Cassazione Civile, Ordinanza n. 28897/2021 del 19/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2010, con cui l'Ufficio recuperava maggiori IRPEF, IVA e IRAP ritenendo inesistenti 21 operazioni documentate da fatture emesse da una società qualificata come "cartiera". La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva poi respinto l'appello, reputando infondata l'eccezione di decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento per legittimo avvalimento del raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. 600/1973. In Cassazione il contribuente ha proposto un ricorso formulato in modo generico, senza specifici motivi di censura, limitandosi ad affermare l'illegittimità e contraddittorietà della sentenza e a riproporre considerazioni sulla ripartizione dell'onere della prova e sulla non applicabilità del raddoppio dei termini e della conseguente decadenza dell'azione accertatrice.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non rispettoso del requisito di specificità dei motivi nel giudizio di cassazione: il ricorso non conteneva una rubrica dei singoli motivi né una puntuale e analitica critica della ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a deduzioni generiche e ripetitive. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna al pagamento di euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito, e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa del raddoppio dei termini di accertamento invocato dall'Ufficio.
È stata ritenuta necessaria una specifica formulazione dei motivi di ricorso per cassazione entro le tassative ipotesi di censura previste dalla norma.
Richiamato per il rito camerale non partecipato sulla proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere motivi specifici e chiaramente riconducibili alle ipotesi tassative di cui all'art. 360 c.p.c.; non è sufficiente una critica generica della sentenza impugnata.
- La censura deve individuare puntualmente la ratio decidendi della decisione di merito e spiegare in modo analitico perché essa sarebbe erronea; la mera riproposizione di argomenti già svolti in precedenza non integra un motivo idoneo.
- L'inosservanza del requisito di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso, con conseguente soccombenza del ricorrente sulle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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