Cassazione Civile, Ordinanza n. 08688/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo riferito a numerose cartelle di pagamento. Il contribuente assumeva di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle e di essere venuto a conoscenza delle pretese solo tramite l'acquisizione autonoma dell'estratto di ruolo. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, ma aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto tardivamente rispetto a una domanda di rateizzazione presentata nel 2015, ritenuta momento di conoscenza delle cartelle. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame e violazione degli artt. 2948 e 132 c.p.c., lamentando la mancata pronuncia sull'eccezione di prescrizione quinquennale delle cartelle e sostenendo che dalla rateizzazione del 2015 non sarebbero seguiti atti interruttivi; 2) violazione degli artt. 100 e 360-bis c.p.c., contestando l'affermazione di inammissibilità per difetto di interesse e per la ritenuta notifica delle cartelle; 3) violazione dell'art. 1988 c.c., censurando l'attribuzione alla domanda di rateizzazione di efficacia riconoscitiva del debito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ritenendolo prospettato come violazione di legge ma in realtà relativo a errori in procedendo, e comunque non pertinente alla ratio decidendi. Ha poi rilevato che la statuizione della sentenza d'appello sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo non era stata impugnata dall'Agenzia e si era formato giudicato interno su tale punto, con conseguente preclusione alla rilevabilità d'ufficio del difetto di interesse ad agire alla luce dello ius superveniens in materia di estratto di ruolo. Quanto al primo e al terzo motivo, riuniti, li ha rigettati: ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito, pur non integrando acquiescenza sull'an della pretesa tributaria, costituisce riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c. ed è incompatibile con la deduzione di mancata notifica delle cartelle; inoltre il motivo era carente di specificità perché la domanda non era stata prodotta né dimostrata come meramente cautelare. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come base della richiesta di rateizzazione del debito, il cui esercizio è stato valorizzato quale momento rilevante ai fini della conoscenza delle cartelle
art. 2948 c.c.
invocato dal ricorrente come norma sulla prescrizione quinquennale delle pretese iscritte a ruolo
art. 132 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio motivazionale dedotto
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
parametro del vizio di omesso esame/insufficiente o contraddittoria motivazione dedotto nel primo motivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro invocato per le censure di violazione di legge formulate con il secondo e il terzo motivo
art. 100 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare il difetto di interesse ad agire ritenuto dai giudici di merito
art. 360-bis c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo
art. 1988 c.c.
richiamato dal ricorrente per negare che la domanda di rateizzazione potesse valere come riconoscimento del debito
art. 2944 c.c.
la Corte afferma che il riconoscimento del debito, anche tacito, interrompe la prescrizione; la richiesta di rateizzazione integra tale riconoscimento salvo prova di finalità meramente cautelare
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il motivo è ritenuto carente di specificità perché non riproduce l'istanza di rateizzazione e non consente il controllo sulla sua natura
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
richiamato come ius superveniens che ha modificato la disciplina dell'estratto di ruolo
art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
novellato dal d.l. n. 146 del 2021, contiene la regola generale di non impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La domanda di rateizzazione del debito, pur non equivalendo ad acquiescenza sulla fondatezza della pretesa tributaria, può integrare un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione, se dalla domanda emerge una consapevole manifestazione di adesione all'esistenza del debito.
- Il riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c. non richiede una forma solenne né una dichiarazione espressa: può risultare anche da comportamenti concludenti obiettivamente incompatibili con la volontà di contestare la pretesa del creditore.
- Chi contesta che una richiesta di rateizzazione abbia avuto mera finalità cautelare deve allegare e dimostrare in modo specifico tale circostanza, producendo il contenuto dell'istanza, altrimenti il motivo è carente di specificità e non è scrutinabile efficacemente in cassazione.
- Il motivo di ricorso deve corrispondere al vizio denunciato: questioni di nullità o error in procedendo non possono essere dedotte come violazione di legge sostanziale o processuale se la censura attiene in realtà al modo di formazione della decisione.
- Il giudicato interno sulla statuizione di ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo preclude la rilevazione officiosa di questioni incompatibili, come il difetto di interesse ad agire, se quella parte della decisione non è stata impugnata dalla controparte.
- La richiesta di rateizzazione, una volta valorizzata dal giudice come momento di conoscenza del debito, può incidere sulla tempestività dell'impugnazione delle cartelle e costituire elemento incompatibile con la deduzione di mancata notifica delle stesse.
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