Sentenza del 04/07/2022 n. 21115 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha emesso avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007-2008 sulla centrale idroelettrica di Tartano ritenendo che la società non avesse dichiarato e valorizzato componenti dell'opificio (condotte forzate, opere idrauliche, ecc.). Dopo una variazione catastale del 2000 l'immobile risultò in cat. F/4 (senza rendita). Enel contestò l'accertamento sostenendo di aver presentato Docfa (1999/2000), che l'accatastamento impediva l'applicazione del criterio della rendita presunta, denunciando carenza di motivazione e di prova del Comune e chiedendo l'esclusione delle sanzioni per presunta incertezza normativa.
La decisione
In primo grado la CTP di Sondrio accolse parzialmente il ricorso di Enel; la CTR Lombardia (in appello) accolse l'appello incidentale del Comune e respinse l'appello principale di Enel, ritenendo legittimo l'accertamento comunale e la quantificazione basata su una perizia. La Cassazione, però, ha accolto in parte il ricorso di Enel: ha ritenuto illegittimo l'uso, da parte del Comune per il 2007-2008, della "rendita presunta" (art.5 comma 4 D.Lgs. 504/1992) ormai abrogata dalla L. 296/2006; ha stabilito tuttavia che, essendovi una Docfa prodotta dal contribuente, la rendita catastale attribuita dall'Agenzia nel 2011 retroagisce alla data della Docfa e quindi è applicabile anche agli anni contestati. Conseguentemente la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla CTR Lombardia perché determini l'imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita dall'Agenzia nel 2011; le altre censure (motivo 1, sanzioni ecc.) sono state in gran parte respinte o assorbite.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5
Per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto il comma 3 consente la determinazione della base imponibile in base al valore contabile (scritture contabili) se il bene è interamente dell'impresa e distintamente contabilizzato; il comma 4 prevedeva un criterio sussidiario di "rendita presunta" rispetto ai fabbricati similari già iscritti, criterio ritenuto applicabile prima della sua abrogazione.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173
Ha abrogato, con effetto dall'annualità 2007, le disposizioni che consentivano l'utilizzo della rendita presunta (art.5 comma 4 D.Lgs. 504/1992) e alcuni poteri di accertamento dei comuni, delimitando gli strumenti che i Comuni possono usare per determinare la base imponibile.
Stabilisce i coefficienti e il metodo d'uso per determinare il valore contabile degli immobili (ai fini della determinazione prevista dall'art.5 comma 3 del D.Lgs. 504/1992).
Prevede la procedura che consente ai Comuni di richiedere l'aggiornamento catastale e la competenza dell'Agenzia del territorio nell'attribuzione delle rendite; tuttavia non ha eliminato il potere dei Comuni di liquidare l'imposta sulla base delle scritture contabili quando applicabile.
Attribuisce competenze all'Agenzia del territorio in ordine all'attribuzione e alla modifica delle rendite catastali; l'attribuzione derivante da DOCFA può avere efficacia retroattiva rispetto alla data della denuncia.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5
Norma sulle sanzioni tributarie; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, non sussista incertezza normativa tale da escludere automaticamente le sanzioni, richiamando la giurisprudenza che valuta la colpa e la ragionevolezza interpretativa.
Massime di principio
- Dal 2007 i Comuni non possono più determinare la base imponibile per fabbricati iscrivibili in cat. D avvalendosi del criterio della "rendita presunta" (art.5 comma 4 D.Lgs. 504/1992): resta invece utilizzabile il criterio basato sulle scritture contabili (art.5 comma 3) quando ricorrono i requisiti (bene interamente dell'impresa e distinta contabilizzazione).
- Se il proprietario ha presentato una DOCFA per variazione catastale, la rendita attribuita successivamente dall'Agenzia delle Entrate retroagisce alla data della DOCFA e può essere fatta valere anche per le annualità anteriori ove la DOCFA stessa abbia proposto la variazione.
- Quando il bene è stato accatastato o è stata richiesta revisione tramite DOCFA, l'Amministrazione comunale deve fare riferimento all'esito catastale (rese definitive) per la determinazione dell'imponibile; non può sostituirsi all'Agenzia per attribuire una rendita tramite il criterio della rendita presunta se tale criterio è stato abrogato.
- Per difendersi efficacemente il contribuente deve conservare e produrre Docfa, la documentazione catastale e le scritture contabili che dimostrano l'attribuzione di valore contabile separato; le perizie possono essere valutate, ma non suppliscono automaticamente a vizi motivazionali originari dell'avviso.
- I Comuni, prima di procedere ad accertamenti, devono avvalersi dei poteri residui (richiesta di documenti, questionari) e, se necessario, rivolgersi all'Agenzia per l'attribuzione della rendita; l'omessa o parziale dichiarazione del contribuente non esclude l'imponibilità dell'immobile.
- Le sanzioni rimangono applicabili salvo che sussista una reale e valutabile incertezza giuridica sulla norma; l'esistenza di interpretazioni legittime e motivate limita la possibilità di automatica esclusione delle sanzioni.
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