Cassazione Civile, Ordinanza n. 16240/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per gli anni d'imposta 2009, 2010, 2011 e 2012. Dopo una decisione di merito sfavorevole in parte alla contribuente e il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi, la società resistente ha depositato in pendenza di giudizio domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, L. n. 197 del 2022, con prova del versamento dovuto. Il punto decisivo esaminato dalla Corte è stato se, alla luce del deposito della domanda e della quietanza entro il termine previsto, dovesse essere dichiarata l'estinzione del giudizio; la Corte ha rilevato che la norma impone tale esito e disciplina anche spese e conseguenze sul contributo unificato. Non emerge dal testo alcuna valutazione nel merito dei motivi di ricorso dell'Agenzia o del ricorso incidentale della società, perché la definizione agevolata ha assorbito la decisione.
La decisione
La Corte ha preso atto del deposito, da parte della società contribuente, della domanda di definizione agevolata e della quietanza di pagamento nei termini di legge; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre stabilito che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e ha escluso i presupposti per la condanna al doppio contributo unificato. Non vi è stata pronuncia sul merito delle doglianze proposte nel ricorso principale e nel ricorso incidentale.
Norme richiamate
art. 1, commi 186-202, L. n. 197 del 2022
commi 197 e 198; commi 200 e 201
La presentazione della domanda di definizione agevolata, con deposito presso il giudice della copia della domanda e della prova del pagamento entro il termine previsto, comporta la dichiarazione di estinzione del processo; l'eventuale diniego segue il regime di impugnazione e revocazione previsto dai commi 200 e 201.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. n. 34 del 2023 conv. in L. n. 56 del 2023
Ha modificato la disciplina dei commi 197 e 198 dell'art. 1 della L. n. 197 del 2022, richiamata dalla Corte ai fini dell'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'adesione alla definizione agevolata esclude la condanna al doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, in pendenza di giudizio tributario, il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata e la prova del pagamento dovuto, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare il merito delle impugnazioni.
- La disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti attribuisce rilevanza decisiva al deposito della domanda e della quietanza entro il termine fissato dalla legge, quale presupposto processuale dell'estinzione.
- Nei processi estinti per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non si applica la sanzione del doppio contributo unificato.
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