Cassazione Civile, Ordinanza n. 01016/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso IMU per l'anno 2013 relativo a determinati immobili. La società contribuente aveva chiesto il riconoscimento della riduzione del 50% dell'imposta prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e non utilizzati, sostenendo che gli immobili versassero in tale stato nell'anno d'imposta. La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello della contribuente ritenendo decisivo il fatto che la temporanea inagibilità non fosse stata comunicata al Comune. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 8 del d.lgs. 504/1992 e dell'art. 1, comma 780, e comma 747, della l. 160/2019, sostenendo che la riduzione doveva essere riconosciuta in ragione del mero stato di inagibilità, indipendentemente da una specifica comunicazione o istanza al Comune.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che, secondo la disciplina richiamata dall'art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. 201/2011, la riduzione IMU spetta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ma l'inagibilità deve essere accertata con le modalità previste dalla norma, cioè tramite perizia dell'ufficio tecnico comunale a carico del proprietario oppure mediante dichiarazione sostitutiva, salvo diversa disciplina comunale. Poiché nel caso concreto la contribuente non aveva presentato la dichiarazione di inagibilità e non era neppure stato accertato che lo stato del bene fosse già noto al Comune, la CTR aveva correttamente negato il beneficio. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 201/2011
"per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati"; "L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario"; "In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva"
La riduzione del 50% dell'IMU per immobili inagibili richiede il rispetto delle modalità di accertamento o dichiarazione previste dalla norma, non essendo sufficiente la sola allegazione in giudizio dello stato di fatto se tale stato non risulta comunicato o noto al Comune.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della riduzione per immobile inagibile, ma ritenuto non idoneo a sovvertire la decisione di merito nel caso concreto.
art. 1, comma 780, l. 160/2019
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di impugnazione; non ha inciso sull'esito del giudizio.
art. 1, comma 747, l. 160/2019
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di impugnazione; non ha inciso sull'esito del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di IMU, la riduzione per fabbricati inagibili o inabitabili non opera automaticamente per il solo fatto materiale dell'inagibilità: occorre il rispetto delle modalità di accertamento o dichiarazione previste dalla disciplina applicabile, salvo che il Comune sia già a conoscenza documentale dello stato del bene.
- Quando la norma fiscale subordina un'agevolazione a una dichiarazione del contribuente o a un accertamento tecnico, il giudice deve attenersi al dato letterale e non può riconoscere il beneficio in assenza dei presupposti procedimentali previsti.
- Il principio di collaborazione e buona fede tra contribuente ed ente impositore può rilevare solo se lo stato di fatto agevolativo sia già noto al Comune; in mancanza di tale conoscenza, non si può prescindere dagli adempimenti dichiarativi richiesti dalla legge.
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