Cassazione Civile, Ordinanza n. 08243/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento relativi alla TARSU dovuta per gli anni d’imposta 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l’appello della società contribuente, rideterminando la superficie tassabile. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione depositava una nota sottoscritta dalla parte e dal difensore, nonché aderita dal Sindaco del Comune, con cui dava atto di avere raggiunto un accordo transattivo con l’ente e dichiarava di rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c., chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola conforme ai requisiti dell’art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l’estinzione del giudizio. In ragione della richiesta di estinzione e della mancata costituzione del Comune, ha disposto di non provvedere sulle spese di giudizio. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamandone la natura eccezionale e di stretta interpretazione.
Norme richiamate
La rinuncia al giudizio, sottoscritta dalla parte e dal difensore, è stata ritenuta conforme alle prescrizioni di legge e idonea a determinare l'estinzione del processo.
art. 391, quarto comma, n. 4, c.p.c.
La mancata costituzione del resistente, unitamente alla richiesta di estinzione, consente di non provvedere sulle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso la debenza del contributo unificato aggiuntivo, ritenendo la norma eccezionale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
È richiamato come modalità di notificazione del ricorso al Comune.
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Norma richiamata per la celebrazione della camera di consiglio non partecipata da remoto.
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228
Richiamato quale disposizione di proroga per la trattazione da remoto.
Legge di conversione del D.L. n. 137/2020, richiamata per il regime processuale da remoto.
Legge di conversione del D.L. n. 228/2021, richiamata per la proroga delle modalità da remoto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando formalizzata con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore e conforme ai requisiti di legge, comporta l'estinzione del giudizio.
- Se il resistente non si costituisce e viene richiesta l'estinzione del processo, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e, perciò, non si applica oltre i casi espressamente previsti, senza interpretazione estensiva o analogica.
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