Cassazione Penale, Ordinanza n. 16820/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a pena detentiva per una violazione della normativa sulle misure di prevenzione. La difesa ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 69 e 62-bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo l'illegittimità della pena per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 129 c.p.p., assumendo che, ove accolto il primo motivo, il reato, commesso in data 12 settembre 2015, sarebbe ormai estinto per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche e fattuali le censure sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, osservando che la corte territoriale aveva valorizzato numerosi precedenti penali, anche specifici, incluso un significativo numero di precedenti per evasione, con motivazione immune da vizi. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, richiamando il principio secondo cui la recidiva rileva ai fini del termine prescrizionale anche quando sia stata ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
individua il reato oggetto della condanna confermata in appello, relativo alla violazione degli obblighi imposti dalla normativa di prevenzione.
il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti non incide sul computo del termine massimo di prescrizione quando rilevi una circostanza aggravante ad effetto speciale come la recidiva.
il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dal giudice con la mancanza di elementi positivi, valorizzando anche i precedenti penali dell'imputato.
la declaratoria di causa estintiva è stata esclusa perché il motivo sulla prescrizione dipendeva dall'infondatezza del primo motivo e, comunque, la prescrizione non risultava maturata secondo il criterio applicato alla recidiva.
ai fini della prescrizione deve tenersi conto della recidiva quale circostanza ad effetto speciale, anche se ritenuta subvalente nel bilanciamento con le attenuanti.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto da motivazione che valorizzi la negativa personalità dell'imputato e i precedenti penali, senza che sia necessaria la presenza di specifici elementi positivi a favore del reo.
- La censura di legittimità che si limiti a contestare in modo generico la valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se non confronta puntualmente la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della prescrizione del reato, la recidiva ad effetto speciale rileva nel computo del termine anche quando, nel giudizio di bilanciamento, sia stata ritenuta subvalente o equivalente rispetto alle attenuanti, poiché il giudizio ex art. 69 c.p. non incide sulla determinazione della pena massima rilevante per la prescrizione.
- La questione della prescrizione non può essere accolta quando dipenda da un presupposto - l'accoglimento di doglianze sulla pena o sul bilanciamento - che risulti infondato; in tal caso il motivo resta comunque manifestamente infondato.
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