Sentenza n. 373/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza n 53 del 12-05-2017, notificata a mani il 12 maggio 2017, con la quale è stato ordinato a Sciotti Emanuela, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione e bonifica dei manufatti ivi indicati, entro il citato termine di 90 giorni, con preavviso che, in difetto, si sarebbe agito d'ufficio, con spese a carico della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e bonifica di manufatti abusivi, con ordine di rimessione in pristino entro novanta giorni e preavviso di esecuzione d'ufficio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto la nullità o illegittimità dell'ordinanza di demolizione, sostenendo che essa fosse fondata sull'erronea individuazione della natura demaniale dell'area e su un atto di classamento e delimitazione del demanio marittimo ritenuto nullo e non opponibile in forza di una precedente sentenza del TAR. Ha lamentato il vizio derivato per mancanza dell'atto presupposto, omessa formazione in contraddittorio e omessa notificazione del verbale di delimitazione, violazione del giudicato, difetto di istruttoria, illogicità e difetto di motivazione, anche per relationem, nonché violazione del principio di partecipazione e omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto irrilevanti, ai fini della decisione, le contestazioni sulla natura demaniale dell'area, perché il Comune non aveva adottato un provvedimento di sgombero del demanio marittimo ai sensi dell'art. 54 del Codice della navigazione, ma aveva esercitato autonomamente il potere repressivo degli abusi edilizi ai sensi del d.P.R. 380/2001, potere che prescinde dalla natura demaniale del terreno. Ha escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che l'ordinanza qualificava puntualmente gli interventi abusivi, indicava i titoli edilizi mancanti e i vincoli gravanti sull'area, e richiamava l'accertamento della Capitaneria trascrivendone il contenuto essenziale. Ha inoltre affermato che l'ordine di demolizione di un'opera abusiva priva di titolo è espressione di attività vincolata e non richiede una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati, neppure quando sia adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso o nei confronti dell'attuale titolare non responsabile dell'illecito. Il decorso del tempo non sana l'abuso e non determina un affidamento tutelabile alla sua conservazione. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché le garanzie partecipative non sono necessarie per l'adozione dell'ordinanza di demolizione, trattandosi di attività vincolata; il TAR ha comunque richiamato l'art. 21-octies l. 241/1990. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
L'ordinanza comunale di demolizione è stata adottata nell'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi, autonomo rispetto al potere di sgombero del demanio marittimo.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
La natura vincolata dell'attività repressiva si estende anche alla determinazione del perimetro dell'area di sedime oggetto delle conseguenze ripristinatorie e acquisitive.
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione dell'ordinanza di demolizione, in ragione del carattere vincolato del potere repressivo edilizio.
La violazione delle garanzie partecipative non conduce all'annullamento dell'ordinanza di demolizione quando l'esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso, stante il carattere vincolato dell'attività amministrativa.
art. 54 Codice della navigazione
La disposizione riguarda il distinto potere della Capitaneria di Porto di rimuovere opere abusive sul demanio marittimo e non costituisce il fondamento dell'ordinanza comunale di demolizione edilizia esaminata.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo privo di titolo edilizio è un atto vincolato, rigidamente dipendente dall'accertamento dell'abuso, e non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata.
- Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso, anche se considerevole, non sana l'illecito edilizio e non determina un affidamento tutelabile alla conservazione dell'opera abusiva; pertanto, l'adozione tardiva dell'ordine di demolizione non impone una motivazione rafforzata né una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
- Il potere comunale di repressione degli abusi edilizi può essere esercitato indipendentemente dalla natura demaniale dell'area e si distingue dal potere di sgombero o rimozione delle opere abusive sul demanio marittimo previsto dall'art. 54 del Codice della navigazione.
- Nell'adozione di un'ordinanza di demolizione, la comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria quando l'accertamento dell'abuso rende vincolato il contenuto dell'atto; l'eventuale omissione non determina comunque l'annullamento nei limiti previsti dall'art. 21-octies l. 241/1990.
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