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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08155/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguardava il diritto di un lavoratore di Trenitalia a percepire l'indennità economica prevista dall'accordo aziendale del 23.6.2005 per il personale addetto alla manutenzione dei rotabili. Dopo un primo rigetto in appello, una precedente cassazione con rinvio aveva ritenuto che l'attività di controllo delle pulizie dei convogli potesse rientrare nella manutenzione dei rotabili, intesa come complesso di attività necessarie a mantenerne l'efficienza, la sicurezza e il comfort. In sede di rinvio la Corte d'appello ha quindi riconosciuto l'indennità per un determinato periodo, escludendo però il requisito delle 78 notti annue per un altro segmento temporale e respingendo anche la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla società. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione dei criteri ermeneutici contrattuali sull'accordo del 23.6.2005, sostenendo che il beneficio spettasse solo al personale di diretta manutenzione e non a chi svolgeva controlli sulle pulizie; omesso esame del fatto che le mansioni consistevano soprattutto nel controllo di pulizie di immobili e solo occasionalmente di rotabili; violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova della prevalenza delle attività sui rotabili; travisamento delle prove e violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che l'attività di pulizia fosse estranea alla manutenzione dei rotabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza rescindente aveva già fornito una qualificazione vincolante della nozione di manutenzione dei rotabili, includendovi anche l'organizzazione di un efficiente servizio di pulizia ove funzionale alla efficienza del convoglio; il giudice di rinvio poteva solo verificare se la concreta attività svolta dal lavoratore rientrasse in tale nozione, come poi ha fatto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per novità della questione e difetto di specificità, poiché la società non aveva indicato di aver già dedotto il tema della prevalenza delle mansioni né la sua decisività rispetto alla disciplina applicabile. Il terzo motivo è stato assorbito dal rigetto del secondo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché le censure si risolvevano in un mero dissenso valutativo, senza trascrizione dei documenti rilevanti, e comunque non si confrontavano con il dictum della precedente sentenza rescindente. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363, 1364 e 1369 c.c.

    richiamati come criteri di interpretazione dell'accordo aziendale; la Corte ha ritenuto però vincolante la qualificazione già data nella precedente sentenza rescindente e ha escluso l'errore ermeneutico denunciato

  • art. 2697 c.c.

    invocato sulla ripartizione dell'onere della prova; la censura è stata dichiarata inammissibile perché la questione era nuova e non adeguatamente specificata

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per denunciare un preteso travisamento delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse un errore percettivo, ravvisando solo dissenso valutativo

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    richiamato per l'onere di trascrivere i documenti posti a fondamento del ricorso; la sua violazione ha comportato l'inammissibilità del motivo

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-quater

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando una sentenza rescindente ha già enunciato la nozione giuridica rilevante ai fini della decisione, il giudice di rinvio è vincolato a tale qualificazione e può solo verificare la riconducibilità del fatto concreto alla nozione già fissata, senza poter rimettere in discussione il principio di diritto.
  • In cassazione, la censura che prospetti un fatto non esaminato dal giudice di merito è inammissibile se la parte non indica specificamente di averlo già dedotto nei gradi precedenti e non ne dimostra la decisività rispetto alla disciplina applicabile.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. richiede che sia chiaramente individuato il fatto costitutivo o estintivo controverso e il modo in cui il giudice avrebbe erroneamente ripartito l'onere probatorio; altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Il vizio di travisamento della prova non può risolversi in una mera diversa lettura del materiale istruttorio; inoltre il ricorso per cassazione deve riportare in modo specifico i documenti richiamati, pena l'inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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