Cassazione Civile, Ordinanza n. 17037/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un atto notarile di cessione di quote sociali nel quale era stata inserita una dichiarazione di riconoscimento di debito della società ceduta verso un terzo per 750.000 euro. L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di liquidazione nei confronti del notaio rogante chiedendo la tassa di registro pari al 3% del riconoscimento di debito, poi seguita da cartella esattoriale per l'importo complessivo comprensivo di sanzioni e interessi. Il notaio, ritenendo di aver sostenuto un costo non dovuto, aveva chiesto ai contraenti il rimborso della somma, ma la domanda era stata respinta in primo grado; la Corte d'appello, in sede di rinvio dopo un precedente ricorso per cassazione accolto solo sul primo motivo, aveva poi condannato il cessionario al pagamento di 22.500 euro oltre accessori, affermando che il notaio ha obblighi di informazione e consulenza fiscale, ma non sino a suggerire soluzioni dirette a eludere l'imposta, e che comunque il cessionario non aveva provato che, se informato, non avrebbe inserito il riconoscimento di debito nell'atto. Il ricorso per cassazione del cessionario articolava tre censure: 1) violazione degli obblighi di informazione e consulenza del notaio, assumendo che egli avrebbe dovuto avvertire della tassazione del riconoscimento di debito e delle possibili soluzioni alternative; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e sull'adempimento contrattuale, sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente richiesto al cessionario una prova negativa, mentre spettava al notaio dimostrare di aver adempiuto; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'istanza di autotutela presentata autonomamente dal notaio all'Agenzia delle Entrate, che secondo il ricorrente dimostrerebbe che egli stesso riteneva non dovuta l'imposta e dunque non avrebbe potuto avvisare le parti del contrario. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo perché non coglieva la ratio decidendi, e privo di consistenza il terzo, affermando che l'istanza di autotutela non era decisiva rispetto al punto controverso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Genova che aveva condannato il cessionario a rimborsare al notaio la somma di 22.500 euro, oltre interessi e spese. La Corte ha chiarito che l'obbligo del notaio di informare la parte circa la tassazione di una dichiarazione inserita nell'atto esiste, ma non si estende a fornire indicazioni utili a eludere l'imposta di registro; conseguentemente, la parte non può dolersi dell'omessa informazione quando essa sarebbe stata utilizzata per evitare il tributo con modalità elusive. Quanto all'onere probatorio, la Corte ha escluso che vi fosse stata un'inversione dell'onere della prova: il punto decisivo non era se il notaio avesse omesso l'avviso della tassazione, fatto sostanzialmente non controverso, ma se vi fosse un obbligo di informazione finalizzato a evitare l'imposta, obbligo escluso dal giudice di merito. Il terzo motivo è stato reputato irrilevante perché l'autotutela presentata dal notaio non smentiva l'accertamento di merito già compiuto. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per i doveri di correttezza e cooperazione che informano anche l'attività professionale del notaio.
Richiamato come parametro della diligenza professionale del notaio e dei suoi obblighi di consulenza e informazione.
Richiamato quale base del dovere di buona fede nell'esecuzione del rapporto, comprensivo degli obblighi informativi del professionista.
art. 47 L. 89/1913
Richiamato dalla parte ricorrente come fonte degli obblighi del notaio, ma la Corte esclude che essi comprendano l'informazione finalizzata all'elusione dell'imposta.
art. 42 dei Principi di deontologia professionale dei notai
Richiamato a sostegno dell'obbligo di consulenza notarile, ma non sino a suggerire modalità per evitare la tassazione dell'atto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità contrattuale e l'onere del debitore di provare il corretto adempimento.
Richiamato per la disciplina dell'onere della prova; la Corte esclude che la sentenza impugnata abbia invertito tale onere.
Richiamato per censurare l'uso del fatto notorio; la Corte afferma che non è notorio cosa avrebbe fatto un singolo contraente.
Richiamato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude la decisività del fatto indicato.
Richiamato per le censure di violazione di legge sollevate nei primi due motivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
art. 9 tariffa parte 1 del d.P.R. 131/1986
Indicata come base della tassazione del riconoscimento di debito inserito nell'atto di cessione di quote.
Massime di principio
- Il notaio ha un dovere di informazione e consulenza anche sotto il profilo fiscale, ma tale dovere non si estende fino a fornire indicazioni idonee a eludere l'imposta dovuta sull'atto.
- La parte non può lamentare l'omessa informazione quando l'informazione richiesta sarebbe servita esclusivamente a realizzare un risparmio d'imposta mediante un'operazione elusiva; il professionista non è tenuto a suggerire modalità alternative per evitare il tributo in modo indebito.
- In sede di responsabilità contrattuale del professionista, la censura è inammissibile se non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il fatto notorio non può essere invocato per inferire cosa avrebbe fatto un singolo soggetto in concreto, poiché il notorio riguarda circostanze generali e oggettivamente conosciute dalla collettività.
- L'omesso esame di un fatto è decisivo solo se il fatto, ove considerato, sarebbe idoneo a mutare l'esito della controversia; non lo è se non incide sul punto giuridico già risolto in sentenza.
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