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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20171/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2011 emesso nei confronti di un Comune per recuperare l'imposta ritenuta dovuta sulle somme corrisposte dall'ente gestore del servizio idrico integrato a titolo di pagamento degli oneri derivanti da mutui in corso, originariamente stipulati dal Comune con la Cassa depositi e prestiti per gli impianti del servizio. In base alla convenzione di affidamento del servizio, il Comune aveva ceduto in uso al gestore le infrastrutture idriche e quest'ultimo si era obbligato a rimborsare le passività per i mutui pregressi. Il Comune sosteneva che tale pagamento fosse una mera cessione di denaro, estranea all'IVA; l'Agenzia delle entrate, invece, lo qualificava come corrispettivo imponibile. La CTR aveva dato ragione al Comune escludendo il sinallagma tra concessione d'uso e pagamento dei ratei, valorizzando la gratuità della concessione d'uso prevista dalla disciplina del servizio idrico e la natura interna dell'accollo. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 13 d.P.R. n. 633/1972 in relazione all'art. 153 d.lgs. n. 152/2006, censurando l'esclusione dell'imponibilità IVA dell'accollo delle rate di ammortamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in materia di IVA, l'accollo interno delle passività pregresse relative ai mutui accesi dal Comune per investimenti su impianti e opere concessi in uso al gestore del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo per una prestazione resa nell'esercizio di attività imprenditoriale ed è quindi soggetto a imposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972. Ha inoltre precisato che occorre verificare in concreto se, nella convenzione, tali passività siano già state considerate nella determinazione degli oneri finanziari posti a carico del concessionario, perché solo in tal caso si può escludere una autonoma rilevanza corrispettiva. Poiché la sentenza impugnata non aveva compiuto tale verifica concreta, la Corte ha cassato la decisione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, demandando anche la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • artt. 3, 4 e 13 d.P.R. n. 633/1972

    Sono stati richiamati per sostenere che l'accollo delle rate di mutuo costituisse un'operazione imponibile IVA, come corrispettivo di una prestazione di servizio nell'esercizio di attività imprenditoriale.

  • art. 153 d.lgs. n. 152/2006

    È stata richiamata in relazione alla disciplina del servizio idrico integrato e alla gratuità della concessione d'uso delle infrastrutture, ma la Corte ha precisato che occorre comunque verificare in concreto gli assetti finanziari della convenzione.

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    La Corte lo ha applicato per affermare che l'accollo interno delle passività pregresse, quando costituisca corrispettivo, è soggetto ad IVA.

  • art. 11 l. n. 36/1994

    Richiamato come disciplina vigente ratione temporis della convenzione di gestione del servizio idrico integrato.

  • art. 12 l. reg. Lazio n. 6/1996

    Richiamato come disciplina vigente ratione temporis della convenzione di gestione del servizio idrico integrato.

  • art. 2 d.P.R. n. 633/1972

    Era stato evocato dalla CTR per escludere l'assoggettamento a IVA, qualificando il pagamento come mera cessione di denaro; la Corte ha però accolto la diversa impostazione dell'Agenzia.

Massime di principio

  • In materia di IVA, l'accollo interno di passività pregresse relative a mutui contratti da un ente pubblico per opere concesse in uso a un gestore può integrare un corrispettivo imponibile se remunerativo di un servizio reso nell'esercizio di attività imprenditoriale.
  • Per stabilire se un onere posto a carico del concessionario abbia natura di corrispettivo imponibile, non basta la qualificazione formale contenuta nella convenzione: occorre una ricostruzione concreta e complessiva degli assetti finanziari del rapporto.
  • L'imponibilità IVA può essere esclusa solo se risulti che le passività pregresse erano già state considerate, espressamente o implicitamente, nella determinazione degli altri oneri economici convenzionali; in caso contrario esse assumono autonoma rilevanza corrispettiva.
  • La mera gratuità della concessione d'uso delle infrastrutture non esclude di per sé che altri oneri convenzionali, se funzionalmente collegati alla prestazione del gestore, siano soggetti a IVA.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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