Cassazione Civile, Ordinanza n. 21298/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite nasce da un contratto di prestazione d'opera professionale relativo alla progettazione e realizzazione di un complesso immobiliare. La società committente ha chiesto la risoluzione per inadempimento, sostenendo che il professionista avesse ritardato nell'ottenimento delle concessioni e avesse eseguito solo parzialmente l'incarico, con conseguente danno per esborsi verso altro professionista, perdita di valore dell'area e perdita di fattibilità dell'operazione. Lo studio professionale ha contestato la domanda, attribuendo il ritardo alla gestione ed alla situazione economica della committente e ha proposto domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto per grave inadempimento della committente e per il pagamento dei compensi professionali residui. Nei gradi di merito la domanda della committente è stata respinta, è stata accolta la riconvenzionale solo in parte e la committente è stata condannata al pagamento di una somma corrispondente alle prestazioni eseguite. In cassazione la società committente ha dedotto, con tre motivi, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita erronea valutazione delle prove e della c.t.u., violazione dell'art. 1460 c.c. per l'erronea applicazione dell'eccezione di inadempimento e violazione degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. per mancato riconoscimento della responsabilità professionale dello studio. Lo studio resistente ha proposto ricorso incidentale lamentando l'erronea quantificazione delle prestazioni ai fini della ripetizione conseguente alla risoluzione, invocando gli artt. 1458 e 2233 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società committente perché i motivi, pur formalmente rubricati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo dello studio professionale ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. La società ricorrente principale è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. Non è stata pronunciata una decisione nel merito sulle censure relative all'inadempimento e alla quantificazione delle prestazioni, perché il ricorso principale è stato definito in rito.
Norme richiamate
richiamato come base procedurale per la trattazione camerale e il deposito delle memorie illustrative
invocato dalla resistente nel giudizio di appello per sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione
invocato dalla resistente nel giudizio di appello per sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione
richiamato per affermare la tardività della ricusazione del consulente tecnico
richiamato per evidenziare che la parte non aveva riproposto in quella sede le critiche alla c.t.u.
interpretato nel senso che la scelta del consulente fra gli iscritti agli albi speciali è direttiva e non limite di validità della nomina
richiamato dalla Corte d'appello per regolare la restituzione delle prestazioni in caso di risoluzione e impossibilità sopravvenuta, applicando la ripetizione dell'indebito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
considerato non utilizzabile per censurare la mera ricognizione del fatto e la valutazione delle prove
richiamati dai ricorrenti ma ritenuti non violati, poiché le doglianze miravano in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio
richiamato per l'eccezione di inadempimento, ma la Corte ha rilevato che la censura investiva solo l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito
artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c.
invocati per sostenere la responsabilità del professionista, ma la doglianza è stata ritenuta meramente fattuale
richiamato nel ricorso incidentale per contestare gli effetti restitutori della risoluzione
richiamato nel ricorso incidentale per contestare la quantificazione del compenso professionale
applicato per dichiarare inefficace il ricorso incidentale tardivo a seguito dell'inammissibilità del ricorso principale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale, se dovuto
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Le censure ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. devono investire la regola di diritto o la sua applicazione alla fattispecie astratta; non possono essere utilizzate per contestare la mera ricognizione della fattispecie concreta sulla base delle risultanze istruttorie.
- La valutazione delle prove, la scelta di quelle ritenute decisive e il giudizio sull'attendibilità della c.t.u. appartengono al merito; il giudice può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico purché dia adeguata motivazione.
- La mancanza di iscrizione del consulente tecnico nell'albo professionale non determina di per sé la nullità della nomina, poiché la previsione dell'art. 61 c.p.c. ha natura direttiva e non preclusiva.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo perde efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c.
- Nella risoluzione del contratto con prestazioni già eseguite, il problema della restituzione delle utilità ricevute va affrontato secondo il regime restitutorio applicabile al tipo di rapporto e alla ricostruzione operata dal giudice di merito.
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