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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33045/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'unico motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione e annullando il verbale di contestazione. Ha inoltre condannato il Comune di Varese al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione avverso un verbale di accertamento per violazione del Codice della strada, contestata a una conducente per avere lasciato il veicolo in sosta fuori dall'area di parcheggio. La destinataria del verbale sosteneva di aver parcheggiato sul margine destro della carreggiata, in un tratto privo di divieti espressi, mentre gli stalli di sosta erano collocati sul lato opposto, esterno alla carreggiata. Il Comune replicava che la segnaletica locale consentiva la sosta solo negli appositi stalli e che, pertanto, la sosta sul lato destro e fuori dagli stalli integrava la violazione. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione ritenendo applicabile l'art. 157, comma 5, C.d.S. La ricorrente in cassazione ha denunciato la violazione di varie disposizioni del Codice della strada, sostenendo che l'art. 157, comma 5, riguarda solo la sosta effettuata nell'area di parcheggio predisposta e in modo difforme dalla segnaletica, non la sosta avvenuta su un diverso tratto della carreggiata, dove invece era presente una linea continua che rendeva applicabile, semmai, il diverso divieto di cui all'art. 40 C.d.S. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che non è consentito estendere in via interpretativa una sanzione tipica a una condotta non espressamente compresa nella norma invocata dall'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 157 C.d.S.

    comma 5; comma 8; comma 2

    la disposizione si applica alle violazioni commesse nelle aree di sosta appositamente predisposte, quando il veicolo non è collocato nel modo prescritto dalla segnaletica; non può essere estesa a una sosta effettuata su un tratto diverso della carreggiata ove vigano altre regole o un divieto assoluto

  • art. 40 C.d.S.

    la presenza di segnaletica orizzontale continua comporta il divieto di parcheggio sulla carreggiata; in tale ipotesi la condotta è sanzionabile ai sensi della disciplina sulla segnaletica e non dell'art. 157, comma 5, C.d.S.

  • art. 146 C.d.S.

    individua la sanzione pecuniaria correlata alla violazione della segnaletica che impone il divieto di sosta/parcheggio nel tratto interessato

  • art. 351 reg. esec. C.d.S.

    nelle zone di sosta delimitate mediante segnaletica orizzontale i conducenti devono sistemare il veicolo nello spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui

  • art. 2 C.d.S.

    richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altre norme del Codice della strada

  • art. 3 C.d.S.

    richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altre norme del Codice della strada

  • art. 145 C.d.S.

    richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altre norme del Codice della strada

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato a fondamento del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge

  • art. 360 bis c.p.c.

    richiamato per escludere l'inammissibilità del ricorso, poiché non sussisteva un orientamento di legittimità contrario alle deduzioni della ricorrente

  • art. 380 bis c.p.c.

    menzionato nel procedimento camerale di definizione della causa

  • art. 375 c.p.c.

    menzionato nel procedimento camerale di definizione della causa

Massime di principio

  • L'art. 157 C.d.S. sanziona la violazione delle modalità di sosta solo quando la condotta si colloca in un'area di parcheggio o di sosta appositamente predisposta; se il veicolo è collocato in un'area diversa, la norma non è applicabile per analogia.
  • In materia sanzionatoria amministrativa vige un principio di tipicità e tassatività che impedisce di estendere interpretativamente un divieto o una sanzione a fattispecie non espressamente previste.
  • Quando la segnaletica orizzontale delimita una specifica area di sosta, essa produce effetti solo nello spazio fisico a cui si riferisce; non può essere trasposta a un tratto diverso della carreggiata.
  • Se la condotta integra la violazione di un divieto assoluto di sosta segnalato da linea continua, la sanzione va ricondotta alla disciplina specifica della segnaletica stradale e non alla norma che regola la sosta nelle aree predisposte.
  • In cassazione è ammissibile prospettare una questione di puro diritto fondata su fatti storici già definitivamente accertati nei gradi di merito; l'erronea numerazione del motivo non ne determina l'inammissibilità se la censura è chiara.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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