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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16834/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un ex lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il trattamento di fine rapporto nei confronti del datore di lavoro insolvente e aveva poi chiesto l'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione dell'INPS al decreto ingiuntivo, ritenendo sufficiente, ai fini dell'intervento del Fondo, il tentativo esecutivo infruttuoso, la validità della notifica del titolo esecutivo ex art. 143 c.p.c. e l'irrilevanza della mancata consegna dell'originale del decreto ingiuntivo, essendo sufficiente una copia. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la falsa applicazione dell'art. 2, comma 5, l. n. 297/1982 in relazione agli artt. 2945 c.c. e 143 c.p.c., sostenendo che il decreto ingiuntivo e la sua notifica erano inesistenti o comunque invalidi perché la società era già cancellata dal registro delle imprese e la notifica era stata eseguita senza ulteriori ricerche della nuova residenza in Romania del legale rappresentante; con il secondo ha lamentato la violazione delle norme che disciplinano il Fondo di garanzia per avere la Corte escluso la necessità della consegna dell'originale del decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia ex art. 2, comma 5, l. n. 297/1982, l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata presuppone che tale esecuzione si sia svolta validamente; se il titolo esecutivo è stato notificato in modo nullo, l'esecuzione non può considerarsi utilmente conclusa e non integra la condizione richiesta per l'intervento del Fondo. Ha inoltre ribadito che la notifica ex art. 143 c.p.c. non è valida quando, scoperto il trasferimento all'estero del destinatario, non siano state svolte ulteriori ricerche della nuova residenza, anche tramite l'ufficio consolare di riferimento. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 5, L. n. 297/1982

    L'insolvenza del datore di lavoro deve risultare dall'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata promossa per il pagamento del t.f.r.; tale presupposto sussiste solo se l'esecuzione si è svolta validamente e senza vizi procedimentali.

  • art. 2, commi 5 e 7, L. n. 297/1982

    Norme richiamate per delimitare i presupposti dell'intervento del Fondo di garanzia e la documentazione necessaria per ottenerlo.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione agli effetti della notifica e della procedura esecutiva, ma non è oggetto di autonoma ratio decidendi.

  • art. 143 c.p.c.

    La notifica non è valida se, appreso il trasferimento del destinatario all'estero, il notificante non compie ulteriori ricerche della nuova residenza, incluse verifiche presso l'ufficio consolare di riferimento.

  • art. 10 d.l. n. 536/1987 conv. in L. n. 48/1988

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in materia di Fondo di garanzia e documentazione da produrre.

  • art. 26, lett. b), L. n. 88/1989

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in materia di Fondo di garanzia e documentazione da produrre.

  • art. 6 L. n. 470/1988

    Indicato come parametro per le verifiche presso l'ufficio consolare di riferimento ai fini delle ricerche sulla nuova residenza all'estero.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per il t.f.r., il mero esito negativo dell'esecuzione non basta: è necessario che la procedura esecutiva sia stata instaurata e condotta validamente, senza nullità o altri vizi del titolo o della notifica.
  • Quando il notificante viene a conoscenza del trasferimento del destinatario all'estero, non può limitarsi alle ricerche anagrafiche già compiute, ma deve attivare ulteriori verifiche coerenti con le informazioni disponibili, compreso il canale consolare competente; in mancanza, la notificazione ex art. 143 c.p.c. è invalida.
  • Se la notifica del titolo esecutivo è nulla, l'esecuzione forzata non può essere considerata utilmente infruttuosa nei confronti del soggetto terzo chiamato a rispondere in via di garanzia, perché manca il presupposto legale dell'insolvenza accertata tramite esecuzione valida.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiNotificazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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