Cassazione Civile, Ordinanza n. 16833/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del datore di lavoro del ricorrente. Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, ma il provvedimento era stato revocato nei gradi di merito. La Corte d'appello aveva ritenuto non provata la non assoggettabilità al fallimento dell'impresa datrice di lavoro, osservando inoltre che non risultava esperita con esito infruttuoso una vera esecuzione forzata, poiché l'ufficiale giudiziario si era solo recato presso il domicilio del debitore senza completare il pignoramento. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato quattro motivi: (1) violazione dell'art. 437 c.p.c., dell'art. 513 c.p.c. e degli artt. 1176 e 1218 c.c., sostenendo che l'eccezione sul mancato esperimento dell'esecuzione forzata era nuova in appello e che non potevano ricadere sul creditore le scelte dell'ufficiale giudiziario; (2) violazione dell'art. 2712 c.c., per il mancato riconoscimento di efficacia probatoria alla visura camerale; (3) violazione dell'art. 2221 c.c. e degli artt. 1 e 10 l.f., per sostenere che il piccolo imprenditore non sarebbe assoggettabile a fallimento; (4) violazione degli artt. 2, comma 5, l. n. 297/1982 e 15, comma 9, l.f., per censurare l'imposizione al lavoratore dell'onere di presentare istanza di fallimento pur trattandosi di credito inferiore alla soglia minima.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la mancanza di esecuzione forzata non costituisse eccezione in senso proprio ma difesa attinente a un fatto costitutivo del diritto del lavoratore al Fondo di garanzia, che quindi restava da allegare e provare. Ha inoltre affermato che il lavoratore doveva conformarsi all'ordinaria diligenza nell'intraprendere e proseguire l'esecuzione forzata e che, nel caso concreto, non risultava che avesse chiesto un secondo accesso dell'ufficiale giudiziario o l'uso della forza pubblica. In conseguenza del rigetto del primo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi residui, tutti centrati sulla questione della fallibilità del datore di lavoro, perché anche un'eventuale fondatezza di tali censure non avrebbe inciso sul rilievo preliminare e dirimente del mancato esperimento dell'esecuzione forzata. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Norme richiamate
In appello sono ammissibili nuove difese e nuove eccezioni in senso lato, anche rilevabili d'ufficio se fondate su fatti già acquisiti al giudizio; nel caso concreto la deduzione sulla mancata esecuzione forzata è stata qualificata come mera difesa e non come eccezione in senso proprio.
Il ricorrente non può farsi carico della scelta dell'ufficiale giudiziario di desistere; tuttavia deve attivarsi diligentemente per sollecitare la prosecuzione dell'esecuzione e l'eventuale impiego della forza pubblica.
Il lavoratore, per accedere al Fondo di garanzia, deve osservare l'ordinaria diligenza nel tentativo di realizzo del credito mediante esecuzione forzata.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della propria tesi, ma non accolto; la Corte non ha ravvisato una responsabilità imputabile a terzi tale da esonerare il creditore dall'onere di diligente attivazione.
La Corte d'appello non ha attribuito alla visura camerale il valore probatorio invocato dal ricorrente, ritenendola non sufficiente a provare la non fallibilità dell'impresa.
Richiamato per sostenere l'insussistenza dell'assoggettabilità al fallimento del piccolo imprenditore; la censura è rimasta assorbita/inammissibile dopo il rigetto del primo motivo.
Richiamato ai fini dell'assoggettabilità al fallimento dell'impresa; la questione è rimasta non scrutinata nel merito per effetto dell'esito del primo motivo.
Invocato dal ricorrente con riferimento alla disciplina della fallibilità; non esaminato nel merito per l'inammissibilità sopravvenuta degli ulteriori motivi.
art. 2, comma 5, l. n. 297/1982
Il diritto del lavoratore al Fondo di garanzia presuppone, quale fatto costitutivo, l'insolvenza del datore di lavoro, tipicamente desumibile dall'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata, che deve essere allegata e provata dal lavoratore.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'onere di presentare istanza di fallimento; la censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita dal difetto di prova dell'esecuzione forzata.
Massime di principio
- Per l'accesso al Fondo di garanzia INPS il lavoratore deve provare il fatto costitutivo dell'insolvenza del datore di lavoro, normalmente mediante l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata.
- La mancata conclusione del pignoramento per iniziativa dell'ufficiale giudiziario non esonera automaticamente il creditore: questi deve dimostrare di avere agito con ordinaria diligenza, anche sollecitando la prosecuzione delle operazioni esecutive.
- In appello sono ammissibili nuove difese e mere eccezioni in senso lato su fatti già emersi, ma la deduzione che contesta la prova di un fatto costitutivo del diritto non integra un'eccezione in senso proprio.
- Se una ragione di rigetto, autonoma e preliminare, esclude il diritto azionato, le ulteriori censure che investono profili ulteriori del medesimo rapporto possono essere dichiarate inammissibili per carenza di decisività.
- La visura camerale, da sola, non basta a dimostrare la non fallibilità dell'impresa se non è idonea a comprovare i presupposti richiesti dalla disciplina concorsuale.
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