Cassazione Civile, Ordinanza n. 16832/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di alcuni lavoratori a conseguire dal Fondo di garanzia INPS il trattamento di fine rapporto maturato in relazione all'insolvenza della società datrice originaria. I lavoratori, fino al 30.4.2013 dipendenti della società affittante, erano poi passati, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'affittuaria di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. La Corte d'appello aveva confermato il riconoscimento del diritto al TFR contro il Fondo, valorizzando un accordo sindacale del 2013, concluso ai sensi dell'art. 47 l. n. 428/1990, che poneva a carico della affittante il TFR maturato per il periodo anteriore alla cessione, ritenendo tale accordo opponibile all'INPS e irrilevante il fatto che il credito fosse stato accertato nel concorso. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando falsa applicazione dell'art. 47, comma 5, l. n. 428/1990, in relazione agli artt. 161, 163 e 180 l. fall., all'art. 2112 c.c. e all'art. 2, commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8, l. n. 297/1982. Secondo l'ente, la Corte territoriale aveva errato nel ritenere opponibile al Fondo l'accordo sindacale e nel trascurare che il diritto verso il Fondo deriva da un autonomo rapporto previdenziale; inoltre, al momento dell'esigibilità del TFR, il datore effettivo (l'affittuaria) non era insolvente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, quando il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità presso l'affittuaria di ramo d'azienda e la cessazione del rapporto interviene in capo a quest'ultima quando essa non è insolvente, non sussiste obbligo del Fondo di garanzia di intervenire per il TFR maturato in precedenza, perché il credito diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto e, in quel momento, il datore di lavoro non era in stato di insolvenza. Ha inoltre precisato che l'accertamento del credito in sede concorsuale nei confronti dell'affittante non rende opponibile all'INPS l'accordo sindacale, poiché il diritto verso il Fondo nasce da un autonomo rapporto previdenziale, distinto dal rapporto di lavoro e soggetto alla disciplina imperativa di legge; l'accordo ex art. 47 l. n. 428/1990 incide sui rapporti civilistici tra imprese e lavoratori, non sul rapporto previdenziale. È stato ritenuto non applicabile ratione temporis il comma 5-bis dell'art. 47, introdotto dal codice della crisi, perché innovativo e successivo all'accordo del 2013. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione anche delle spese.
Norme richiamate
art. 47, comma 5, l. n. 428/1990
L'accordo sindacale concluso in caso di trasferimento/affitto d'azienda regola i rapporti civilistici tra imprese e lavoratori, ma non è opponibile all'INPS nel rapporto previdenziale del Fondo di garanzia.
art. 47, comma 5-bis, l. n. 428/1990
Norma innovativa introdotta successivamente; prevede l'immediata esigibilità del TFR nei confronti del cedente e l'intervento del Fondo anche per i lavoratori passati senza soluzione di continuità all'acquirente, ma non si applica retroattivamente ad accordi anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 2112 c.c.
Il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità nel trasferimento/affitto d'azienda; il TFR diventa esigibile alla cessazione del rapporto presso il datore subentrante.
art. 1372 c.c.
Vale il principio di relatività degli effetti del contratto: l'accordo sindacale non può essere opposto all'INPS, che non è parte né successore del contratto tra le imprese.
art. 2 l. n. 297/1982
Disciplina l'intervento del Fondo di garanzia in presenza dei presupposti di legge; la prestazione del Fondo presuppone l'esigibilità del TFR e l'insolvenza del datore tenuto al pagamento.
artt. 161, 163 e 180 l. fall.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura, ma non decisivi nella soluzione adottata dalla Corte.
art. 368 d.lgs. n. 14/2019
Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 47 l. n. 428/1990; essendo norma sopravvenuta, non si applica all'accordo sindacale del 2013.
art. 85, comma 7, codice della crisi e dell'insolvenza
Richiamato nel testo del comma 5-bis come parametro per la corresponsione integrale del TFR da parte del Fondo nei casi previsti dalla nuova disciplina.
d.lgs. n. 80/1992, art. 2, comma 1
Richiamato nel nuovo comma 5-bis per l'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR, da corrispondere dal Fondo secondo la data del trasferimento quale data di cessazione.
Massime di principio
- Il Fondo di garanzia INPS interviene per il TFR solo se, alla data in cui il trattamento diviene esigibile, il datore di lavoro obbligato è insolvente; se il rapporto prosegue senza soluzione di continuità presso altro soggetto e la cessazione interviene quando quest'ultimo non è insolvente, il presupposto per l'intervento del Fondo manca.
- Nel trasferimento o affitto d'azienda, l'accordo sindacale che ripartisce l'onere del TFR tra cedente e cessionario produce effetti nei rapporti civilistici interni, ma non vincola l'INPS nel distinto rapporto previdenziale che lega il lavoratore al Fondo di garanzia.
- L'accertamento del credito da TFR in sede concorsuale nei confronti del datore insolvente non basta, da solo, a fondare il diritto all'intervento del Fondo se mancano i presupposti previdenziali propri della prestazione.
- Le norme sopravvenute che ampliano o modificano l'intervento del Fondo di garanzia non hanno efficacia retroattiva in difetto di espressa previsione, specie rispetto ad accordi e vicende anteriori alla loro entrata in vigore.
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