Cassazione Civile, Ordinanza n. 23372/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un lavoratore contro l'INPS per l'invio di dati contributivi risultati erronei. Secondo il ricorrente, l'errata certificazione del numero dei contributi versati avrebbe inciso sulla decisione di cessare il rapporto di lavoro e di accedere al trattamento pensionistico. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Milano aveva confermato il rigetto, ritenendo che la cessazione del rapporto fosse riconducibile a una risoluzione consensuale con incentivo all'esodo, e quindi a un accordo transattivo tra le parti, non alla condotta dell'INPS; aveva inoltre richiamato l'art. 1227 c.c. per osservare che il lavoratore, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto accorgersi dell'errore. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., nonché degli artt. 1175, 1176, 1337, 1338 e 1362 c.c., per avere la Corte territoriale qualificato la cessazione come effetto della transazione e non della volontà del lavoratore di accedere alla pensione, escludendo così la responsabilità contrattuale dell'INPS; (2) violazione o falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 41 c.p., censurando il rilievo secondo cui il ricorrente avrebbe potuto avvedersi dell'errore con l'ordinaria diligenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di merito compiuto dalla Corte d'appello, ossia la ricostruzione della volontà comune di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro nell'ambito di un accordo transattivo con incentivo all'esodo e la conseguente esclusione del nesso causale tra l'errore contributivo dell'INPS e la cessazione del rapporto. Trattandosi di una "doppia conforme", l'esame del fatto era precluso in cassazione ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dall'accertata insussistenza della responsabilità contrattuale dell'Istituto. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità contrattuale dell'INPS; la Corte non ne affronta il merito perché le censure sono reputate dirette contro l'accertamento di fatto.
Invocato per il risarcimento del danno conseguente all'asserito errore contributivo; la censura viene ricondotta a un riesame del fatto.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non esaminato nel merito per la natura fattuale delle doglianze.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla diligenza dovuta; la Corte lo tratta come parte di una censura in realtà fattuale.
Richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza nelle trattative; non scrutinato nel merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di informazione sulla validità del rapporto; non scrutinato nel merito.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'interpretazione dell'accordo di cessazione; la Corte osserva che la doglianza investe l'accertamento di fatto.
Richiamato dalla Corte d'appello per affermare che il lavoratore, con ordinaria diligenza, avrebbe potuto accorgersi dell'errore; il motivo che lo censurava è stato ritenuto assorbito.
Richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 1227 c.c.; la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.
La Corte rileva che le censure formalmente qualificate come violazione di legge in realtà veicolano contestazioni di merito.
La Corte osserva che i motivi schermano in realtà vizi di motivazione/non riesame del fatto, non deducibili in presenza di doppia conforme.
Richiamato come causa di preclusione all'esame del fatto in cassazione in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il ricorrente qualifica come violazione di legge una censura che, in sostanza, mira a rimettere in discussione l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, il motivo è inammissibile in cassazione.
- In presenza di "doppia conforme", l'eventuale contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito non è scrutinabile in sede di legittimità, salvo vizi deducibili nei limiti consentiti dall'art. 348-ter c.p.c.
- La ricostruzione della volontà delle parti in ordine alla cessazione di un rapporto di lavoro, e la qualificazione dell'uscita come risoluzione consensuale o come effetto di un comportamento altrui, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
- Se il nesso causale tra un preteso errore dell'amministrazione e il danno lamentato viene escluso perché la cessazione del rapporto è ritenuta derivare da un accordo transattivo autonomo, la domanda risarcitoria non può essere riesaminata in cassazione sotto la veste di violazione di legge.
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