Cassazione Civile, Ordinanza n. 26129/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia origina da un’azione proposta dal fallimento di una società già dichiarata fallita per ottenere la revoca, ai sensi degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., di un atto con cui la società aveva venduto a un ex socio due appartamenti per un prezzo dichiarato di euro 300.000, asseritamente già pagato ma senza riscontri nei documenti contabili. Il fallimento deduceva che l’operazione era stata compiuta in un periodo di grave crisi finanziaria della società, con forte esposizione debitoria, e che il corrispettivo era inferiore al valore di mercato, con pregiudizio per i creditori. In primo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile per ragioni di rito/competenza; in appello il fallimento otteneva la riforma, la revocatoria dell’atto e il rigetto della richiesta di restituzione di beni e frutti. Il ricorrente per cassazione articolava sei motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento d’appello per difetto di verifica della procura dell’appellato e mancata acquisizione del fascicolo di primo grado; 2) violazione degli artt. 66 e 24 l.fall. per avere la corte d’appello superato la declaratoria di inammissibilità del primo giudice, sostenendo che la controversia andasse trattata dal tribunale fallimentare; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla natura dell’operazione, al pagamento del prezzo e ai presupposti dell’azione revocatoria; 4) nullità della motivazione sul punto della scientia damni, ritenuta apparente; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita cattiva valutazione delle prove documentali e dei fatti non contestati; 6) violazione del d.m. n. 55/2014 nella liquidazione delle spese, per avere la corte territoriale determinato il valore della causa in modo erroneo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su una prospettazione meramente ipotetica e, in ogni caso, non deducibile dalla parte che non aveva interesse a far valere il dedotto vizio di rappresentanza dell’appellato. Ha ritenuto infondato il secondo motivo affermando che il tribunale fallimentare è il tribunale che ha dichiarato il fallimento e che la differenziazione interna in sezioni non incide sulla competenza; ha inoltre chiarito che la vis attractiva riguarda le domande di partecipazione al concorso, non le azioni della curatela. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e perché volto a una rivalutazione del merito, osservando anche che la corte d’appello aveva comunque escluso la necessità di provare consilium fraudis e partecipatio fraudis. Ha respinto il quarto motivo escludendo la motivazione apparente e ribadendo che non è consentito in cassazione contestare la mera valutazione delle presunzioni compiuta dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il quinto perché sostanzialmente reiterativo del terzo e, comunque, volto a criticare il prudente apprezzamento delle prove. Ha infine ritenuto infondato il sesto, richiamando il principio secondo cui il valore della causa revocatoria si determina in base al credito tutelato dall’azione, non all’attivo fallimentare. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base dell’azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela.
La competenza spetta al tribunale che ha dichiarato il fallimento; la vis attractiva non si estende alle azioni promosse dalla curatela.
La vis attractiva opera per le domande di partecipazione al concorso fallimentare, non per le pretese azionate dalla curatela.
Norma posta a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria esperita in via concorrente con quella fallimentare.
Richiamato nel primo motivo per dedurre un vizio di rappresentanza processuale.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla regolare costituzione e procura delle parti.
Richiamato nel primo motivo per il rilievo del difetto di procura e la sanatoria dei vizi di rappresentanza.
Obbliga la corte d’appello a verificare la regolare costituzione delle parti, ma nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta infondata e comunque inammissibile.
Utilizzato per veicolare censure di nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatti decisivi, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati per difetto dei presupposti del vizio denunciato.
La nullità non può essere opposta dalla parte che vi abbia dato causa; richiamato per escludere che il ricorrente potesse dolersi del vizio di procura altrui.
Richiamato per affermare il difetto di interesse del ricorrente a far valere il vizio di rappresentanza della controparte.
La sua violazione ricorre solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o non rispettando il principio di non contestazione; non quando si contesti la valutazione delle prove acquisite.
Non è violato se il giudice attribuisce maggiore forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre; la censura sulla cattiva valutazione delle prove è inammissibile in cassazione fuori dai casi di motivazione radicalmente viziata.
La motivazione è sufficiente se espone le ragioni del convincimento in modo da rendere comprensibile la ratio decidendi.
Richiamato implicitamente nel ragionamento sul riparto dell’onere della prova in tema di fatti costitutivi dell’azione revocatoria.
Sussistendo il rigetto del ricorso, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato per la liquidazione delle spese, determinata in base al valore della controversia ritenuto correttamente riferito al credito tutelato dall’azione revocatoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria promosso dalla curatela fallimentare, la competenza spetta al tribunale che ha dichiarato il fallimento; la ripartizione interna in sezioni del medesimo ufficio non incide sulla competenza funzionale.
- La vis attractiva fallimentare riguarda le domande di partecipazione al concorso, non le azioni esercitate dalla curatela per la tutela della massa.
- In sede di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione di un fatto storico specifico, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; non è ammissibile una mera rilettura delle risultanze istruttorie.
- La deduzione di nullità della motivazione è ammissibile solo se la motivazione sia del tutto incomprensibile o meramente apparente; non basta contestare la sufficienza o la correttezza della valutazione compiuta dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una diversa valutazione delle prove; essa sussiste solo in presenza di utilizzo di prove non dedotte dalle parti o di attribuzione alle prove di un valore legale diverso da quello previsto.
- Il valore della causa in un’azione revocatoria si determina con riferimento all’entità economica del credito che l’azione mira a tutelare, non al valore dell’attivo fallimentare o dei beni oggetto di vincolo.
- La parte non può dolersi in cassazione di un vizio processuale che avrebbe dovuto eccepire tempestivamente e di cui, in sostanza, ha anche tratto o avrebbe potuto trarre vantaggio, in applicazione del principio per cui la nullità non può essere opposta da chi vi ha dato causa.
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