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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34556/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su tre motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art.2710 c.c. (presunzione di attendibilità delle scritture contabili) — il ricorrente sostiene che la Corte d'appello ha dato valore precario ai documenti contabili senza valutare la loro intrinseca inaffidabilità; 2) travisamento della prova in relazione ai versamenti e prelevamenti (omessa registrazione dei pagamenti per €220.524,44 addebitata alla negligenza della commercialista) — si deduce che i documenti prodotti dimostrerebbero l'avvenuto pagamento e che la Corte ha errato nel ritenere il contrario; 3) illogicità della motivazione per avere ritenuto non provati i pagamenti ma invece pienamente provati i prelievi di cassa (contraddizione nella valutazione delle scritture contabili).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione della Corte di Appello di Salerno secondo cui: i beni della ditta individuale Edilsky sono stati ceduti alla Edilsky s.r.l. senza prova dell'effettivo pagamento (e quindi la cessione è stata considerata distrattiva); i prelievi dalla cassa risultano documentalmente provati e non giustificati, per un ammontare superiore a €153.000; non è stata riscontrata violazione dell'art.2710 c.c. né travisamento della prova idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio. La condanna di Totaro (anni 2 e mesi 1 di reclusione e la pena accessoria di inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale per la stessa durata) è stata quindi confermata.

Norme richiamate

  • art.2710 cod. civ.

    La sentenza richiama che le scritture contabili hanno presunzione di attendibilità ma la loro attendibilità deve essere valutata nel concreto; tuttavia nel caso concreto non è emersa prova dell'effettivo pagamento e la Corte ha legittimamente ritenuto che le sole annotazioni contabili non bastassero a dimostrare la corresponsione del prezzo.

  • art.216, ultimo comma, I. fall.

    Norma riferita alle pene accessorie per reati fallimentari; la Corte ha tenuto conto della necessità di rimodulazione delle pene accessorie alla luce della pronuncia costituzionale citata, ma ha comunque determinato la durata della pena accessoria in relazione agli indici del codice penale.

  • art.219, comma 3, I. fall.

    Disposizione che prevede una riduzione della pena in caso di effetti depauperativi molto modesti; la Corte ha escluso l'applicabilità della riduzione perché nel caso concreto gli effetti sul patrimonio e la soddisfazione dei creditori non erano minimi.

  • art.133 cod. pen.

    Richiamato come criterio per la determinazione della durata della pena accessoria, valutando gravità del fatto e personalità del reo (precedenti penali).

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: b) inosservanza di norme di diritto; e) travisamento della prova. La Corte ricorda i limiti del sindacato in cassazione sul travisamento, applicandoli al caso concreto e ritenendo le censure di merito inammissibili o infondate.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.222/2018

    Citata quale motivo per la necessità di rimodulare le pene accessorie ritenute illegittime/incostituzionali; la Corte di merito ha adeguato la durata della pena accessoria al rinvio.

Massime di principio

  • La presunzione di attendibilità delle scritture contabili non è assoluta: devono essere valutate nella loro attendibilità concreta e può essere necessario ulteriore riscontro probatorio (es. movimenti bancari, testimonianze) per dimostrare l'effettivo pagamento.
  • In materie penali la Corte di Cassazione sindaca limitatamente i fatti e le valutazioni probatorie: il ricorso per travisamento della prova è efficace solo se l'errore indicato disarticola l'intero ragionamento probatorio o è di macroscopica evidenza.
  • La mera esistenza di annotazioni contabili che documentano movimentazioni non prova automaticamente l'effettivo trasferimento di denaro: serve prova concreta (es. incassi contabilizzati con corrispondenti pagamenti o estratti conto) per opporsi alla ricostruzione di distrazione.
  • Le dichiarazioni del curatore fallimentare e le relazioni ex art.33 L.F. possono avere forte valenza probatoria nel ricostruire la mancata percezione dei corrispettivi e la destinazione dei beni.
  • Per ottenere una riduzione di pena ai sensi dell'art.219, comma 3 L.F. occorre dimostrare che l'effetto depauperativo sul patrimonio sia estremamente modesto e abbia incidenza minima sul soddisfacimento dei creditori; se non provato, la riduzione non si applica.
  • In casi analoghi è cruciale produrre documentazione dettagliata (partitari, estratti conto, ricevute bancarie, distinte di incasso) e indicare puntualmente i movimenti che si ritengono idonei a smentire l'accusa, pena l'insufficienza probatoria delle sole scritture interne.

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