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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14870/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2009, emesso a seguito del rigetto dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle c.d. società di comodo. La CTP aveva rigettato il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo che una nota/provvedimento direttoriale del 2012, che prevede la disapplicazione automatica per le società che svolgono esclusivamente attività agricola, fosse applicabile anche a periodi antecedenti, incluso il 2009, in quanto integrativa di un precedente provvedimento del 2008. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 30, comma 4-ter, l. n. 724/1994, perché la CTR avrebbe attribuito efficacia retroattiva al provvedimento del 2012 nonostante la sua espressa decorrenza dal periodo d'imposta 2012; (2) in via subordinata, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativo all'efficacia temporale della nota amministrativa, ritenuta decisiva per la controversia.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione della CTR che aveva applicato al periodo d'imposta 2009 un provvedimento amministrativo del 2012 la cui efficacia era espressamente limitata al periodo d'imposta in corso alla data di adozione. Ha ritenuto che il richiamo all'integrazione del provvedimento del 2008 riguardasse solo l'ampliamento dell'ambito oggettivo delle situazioni esenti, non anche la retrodatazione degli effetti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 4-ter, L. n. 724/1994

    "con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, [alle quali] non trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo"

    La norma attribuisce al provvedimento direttoriale il potere di individuare situazioni oggettive che escludono l'applicazione della disciplina sulle società di comodo; non consente, di per sé, di attribuire efficacia retroattiva a un provvedimento se questo la esclude espressamente.

  • art. 3 Statuto del contribuente

    "salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modificazioni introdotte si applicano solo a partire del periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono"

    È richiamato come principio generale ostativo alla retroattività delle disposizioni tributarie e delle modifiche introdotte per i tributi periodici, salvo diversa previsione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo subordinato prospettava l'omesso esame di un fatto decisivo, ma è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 37-bis, comma 8, d.p.r. n. 600/1973

    È richiamato solo come base normativa dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, nel testo ratione temporis vigente.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo fiscale indica espressamente una decorrenza temporale, il giudice non può estenderne gli effetti a periodi d'imposta anteriori sulla sola base del fatto che il provvedimento sia qualificato come integrativo di un atto precedente.
  • Il richiamo a un precedente provvedimento integrato può giustificare l'ampliamento dell'ambito oggettivo delle esenzioni o delle disapplicazioni, ma non comporta automaticamente la retroattività della disciplina se la decorrenza è stata espressamente fissata dall'amministrazione.
  • In materia tributaria, il principio di irretroattività delle disposizioni fiscali e delle modifiche relative a tributi periodici impone di rispettare la decorrenza stabilita dall'atto normativo o amministrativo applicabile, salvo espresso diverso fondamento normativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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