Cassazione Penale, Sentenza n. 15476/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che, in sede di riesame disposto dalla Corte di cassazione, ha rideterminato il profitto confiscabile derivante da reato di corruzione e illecito amministrativo correlato, quantificandolo in 1.651.646,40 euro e restituendo la parte eccedente. La difesa deduceva violazione di legge e carenza di motivazione nella quantificazione del profitto, sostenendo che non può considerarsi profitto il corrispettivo per prestazioni lecite effettivamente eseguite e che, comunque, dal computo dovessero essere decurtati i costi vivi sostenuti per l'esecuzione dei servizi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e per aver sollevato censure attinenti alla motivazione (vizi non esperibili in questa sede). Ha ritenuto che il Tribunale si sia conforme alle indicazioni della sentenza rescindente, avendo risposto puntualmente ai quesiti e motivato, con analisi delle intercettazioni, dell'iter amministrativo e degli elementi contabili, che i contratti erano fittizi o sovrafatturati e funzionali al pagamento di tangenti; perciò la differenza tra corrispettivo pattuito e valore congruo delle prestazioni è stata legittimamente qualificata come profitto del reato. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sulla richiesta di riesame presentata dalla difesa: la decisione del Tribunale è stata resa in esito al riesame disposto ai sensi di tale articolo.
Richiamato in relazione al decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP; disciplina le misure cautelari reali e personali e le relative procedure.
Norma penale sulla corruzione propria, utilizzata per qualificare il reato che ha prodotto il profitto sotto sequestro.
art. 53 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231
Richiamata in combinato con l'art. 19 del medesimo decreto per riferire all'illecito amministrativo d'impresa correlato ai fatti contestati.
art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231
Richiamata per l'illecito amministrativo prospettato nei confronti della società, nell'ambito del sequestro finalizzato alla confisca del profitto.
art. 25 comma 2 d.lgs. n. 231/2001
Richiamato come riferimento all'illecito amministrativo collegato all'assenza o carenza di sistemi di compliance aziendale, ove pertinente.
art. 627 comma 3 cod. proc. pen.
Censito dalla difesa per presunta mancanza di motivazione: la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché il Tribunale ha risposto ai quesiti della sentenza rescindente.
Massime di principio
- La mera impugnazione della motivazione non è sempre ammissibile in sede di ricorso: in questa sede sono inammissibili censure generiche o che contestino valutazioni di fatto e motivazionali non ricorribili.
- Il profitto confiscabile può comprendere la parte eccedente il corrispettivo congruo quando i contratti risultano fittizi o strumentali a finalità corruttive; in tali casi la differenza fra prezzo pattuito e valore congruo manifesta il vantaggio illecito.
- Quando è accertata, sulla base di elementi concreti (intercettazioni, iter amministrativo, documentazione contabile), la non esecuzione o la parziale esecuzione di prestazioni fatturate, i pagamenti possono essere considerati profitti illeciti passibili di confisca.
- Nei procedimenti di revisione o rinvio la Corte richiede al giudice del rinvio di rispondere puntualmente ai quesiti formulati: la conformità a tali indicazioni rende difficile contestare la decisione per motivi di diritto se la motivazione è articolata.
- Se si sostiene che il corrispettivo debba essere diminuito dei costi vivi sostenuti, è necessario produrre elementi probatori precisi e concreti in grado di dimostrare l'effettiva incidenza dei costi; mere affermazioni generiche non prevalgono sulle risultanze valutate dal giudice.
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