Sentenza del 13/05/2015 n. 9695 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativo all’anno 2002. L’Ufficio aveva contestato, da un lato, l’omessa contabilizzazione di variazioni delle rimanenze relative ad assicelle e pianali utilizzati per imballare le riviste e inclusi nel prezzo di vendita; dall’altro, la deduzione ai fini delle imposte dirette e la detrazione IVA di una spesa per consulenza ingegneristica relativa alla progettazione di un insediamento industriale su un terreno che non era stato acquistato. La società sosteneva che i materiali fossero beni strumentali e che la consulenza fosse inerente all’attività d’impresa, anche in considerazione del successivo subentro di altro soggetto nei rapporti contrattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava con chiarezza i fatti probatori decisivi che il giudice di merito avrebbe omesso o valutato erroneamente e perché la società non aveva adeguatamente contestato l’accertamento secondo cui assicelle e pianali erano inclusi nel prezzo di vendita delle riviste. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: i quesiti non individuavano correttamente una specifica violazione di legge né si confrontavano con la ratio decidendi, fondata sulla clausola che subordinava la consulenza al perfezionamento dell’acquisto del terreno. Venuto meno tale acquisto, la spesa era stata ritenuta priva di giustificazione economica e quindi non inerente. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, comma 1, lett. b)
beni mobili, non strumentali, acquistati e impiegati nella produzione
La sentenza considera assicelle e pianali beni mobili non strumentali impiegati nel processo produttivo e inclusi nel prezzo di vendita dei prodotti; pertanto, devono concorrere alla determinazione delle rimanenze e dei ricavi secondo la disciplina fiscale applicabile.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5
Il costo è deducibile solo se inerente all’attività d’impresa. Nel caso concreto, la consulenza è stata ritenuta non inerente perché collegata a un acquisto immobiliare non perfezionato e soggetta a una clausola risolutiva.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, comma 1, lett. d)
La disposizione è richiamata in relazione alla classificazione dei beni e alla loro rilevanza nella determinazione dei ricavi e delle componenti reddituali.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda e delle contestazioni dedotte. La Corte non ha ravvisato una violazione decisiva, anche perché il riferimento alla seconda consulenza era meramente rafforzativo e non costituiva la ragione principale della decisione.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
I motivi di ricorso per cassazione devono indicare in modo chiaro il fatto controverso e, per le violazioni di legge, formulare quesiti idonei a esprimere una sintesi logico-giuridica applicabile anche a casi ulteriori. La mancata osservanza di tali requisiti ha comportato l’inammissibilità dei motivi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione deve riguardare un fatto decisivo e specificamente individuato, non una generica rivalutazione delle prove o della questione controversa.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente sostenere genericamente che il giudice abbia valutato male le prove: occorre individuare con precisione il fatto decisivo omesso o valutato in modo contraddittorio e spiegare perché tale errore avrebbe potuto cambiare la decisione.
- I quesiti di diritto devono confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare quale regola giuridica il giudice avrebbe violato; quesiti astratti o privi di riferimento alla concreta ratio decidendi sono inammissibili.
- Ai fini fiscali, materiali utilizzati nel confezionamento o nell’imballaggio dei prodotti e inclusi nel prezzo di vendita possono essere considerati componenti del processo produttivo e rimanenze, anziché beni strumentali durevoli.
- Il requisito dell’inerenza di un costo va valutato in rapporto all’attività d’impresa e alla sua concreta giustificazione economica. Una spesa collegata a un’operazione subordinata a una condizione non verificatasi può essere considerata non inerente e quindi indeducibile, con conseguente possibile indetraibilità dell’IVA.
- Le argomentazioni aggiuntive del giudice, non necessarie a fondare la decisione, non sono normalmente decisive per contestare la sentenza se la motivazione principale resta autonoma e sufficiente.
- La parte che ricorre deve contestare specificamente tutti gli elementi essenziali della motivazione impugnata; la mancata contestazione di un accertamento di fatto centrale può rendere inutile o inammissibile il ricorso.
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