Cassazione Penale, Sentenza n. 15670/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere (poi sostituita con arresti domiciliari) applicata in relazione a contestazioni per traffico di stupefacenti e associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Il difensore ha dedotto: (1) omissione di autonoma motivazione ai sensi dell'art. 292 c.p.p.; (2) insufficienti indizi dell'esistenza di un'associazione criminosa ai sensi dell'art. 74 DPR 309/90, sostenendo che l'organizzazione fosse in via di formazione e non operativa e che il ricorrente non avesse contribuito operativamente; (3) illegittima applicazione dell'aggravante di favoreggiamento o agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) per presunta mancanza di consapevolezza della destinazione dei proventi al sodalizio; (4) carenze probatorie e di motivazione circa i quantitativi e la periodicità delle forniture (art. 73 DPR 309/90); (5) contestazione dell'attualita delle esigenze cautelari sulla base della presunta cessazione dell'organizzazione nel 2019 e dei successivi arresti e dissidi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e/o reiterativi e ha confermato la valutazione del Tribunale di Bari sulla sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. In particolare: il primo motivo è stato considerato generico rispetto alla mancata indicazione delle specifiche omissioni motivazionali; il secondo motivo è stato ritenuto generico e infondato, essendo stati richiamati molteplici e convergenti indici strutturali e soggettivi dell'esistenza della compagine criminale e il contributo del ricorrente (forniture continuative, rapporti con vertici, pagamenti mensili, annotazioni nelle liste sequestrate, dichiarazioni di collaboratori); il terzo motivo sull'aggravante mafiosa è stato respinto perché risultava provato l'affidamento al ricorrente della vendita di grandi quantitativi e la sua consapevolezza della destinazione dei proventi al sodalizio; gli altri motivi (quantitativi e attualita delle esigenze cautelari) sono stati anch'essi valutati come generici e senza capacità di scalfire la decisione impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Riferita alla fattispecie associativa finalizzata al traffico di stupefacenti; il giudice ha ritenuto sussistenti molteplici e convergenti indici strutturali e soggettivi dell'esistenza della compagine criminale
Applicata l'aggravante riconducibile all'agevolazione della struttura mafiosa; il giudice ha ritenuto provato il collegamento del ricorrente con i vertici e la consapevolezza della destinazione dei proventi all'organizzazione
artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90
artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90
Riferimento alle contestazioni per il traffico di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto gravi gli elementi probatori circa quantità e continuità delle forniture
Richiesto a difesa di censurare omissioni motivazionali; la Corte ha ritenuto la censura generica e che l'ordinanza impugnata avesse fornito una trama argomentativa adeguata
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Richiamati in tema di esigenze cautelari e valutazione della loro attualita; la Corte ha ritenuto infondato il profilo difensivo sulla presunta cessazione dell'organizzazione e ha confermato la sussistenza della pericolosità
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla L. 18 dicembre 2020
art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020
Norma sul procedimento scritto: la trattazione scritta del procedimento è stata disposta conformemente a tale disposizione in assenza di richiesta di discussione orale
Massime di principio
- Le censure sulla motivazione dell'ordinanza cautelare devono essere specifiche: occorre indicare esattamente quali passaggi motivazionali mancano e come la loro omissione avrebbe potuto cambiare il giudizio; doglianze generiche vengono dichiarate inammissibili
- La sussistenza di un'associazione criminale è valutata con riferimento a molteplici e convergenti indici (captazioni, documenti, liste, dichiarazioni di collaboratori, comportamenti continui quali forniture e pagamenti) e non si risolve in un singolo elemento isolato
- La presenza di un 'monopolio' o di imposizioni territoriali da parte di una consorteria non esclude automaticamente l'affectio societatis o la consapevolezza del singolo spacciatore circa l'appartenenza e il contribuire ai proventi del sodalizio; per escludere l'aggravante mafiosa è necessario dimostrare la mancanza di collegamento o la totale estraneità ai vertici
- Per contestare l'attualita delle esigenze cautelari (pericolosita, necessità della misura) è necessario fornire elementi concreti e aggiornati che dimostrino la cessazione delle condizioni di pericolo o dell'organizzazione; riferimenti cronologici generici o fatti noti non necessariamente determinano la revoca della misura
- Le imputazioni fondate su plurimi riscontri (intercettazioni, sequestri, documenti, dichiarazioni di collaboratori) hanno elevata capacità motivazionale quando sono coerenti tra loro e mostrano una condotta continuativa e organizzata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15615/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15616/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15617/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15622/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15623/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15624/2024 del 16/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →