Cassazione Civile, Ordinanza n. 29380/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui l'Amministrazione aveva recuperato crediti d'imposta per ricerca e sviluppo che la società aveva compensato dal 1° gennaio al 16 aprile 2009, con sanzioni e interessi. La società sosteneva che il rilievo derivasse da un mero errore formale nella compilazione del modello Unico 2008 e contestava la decisione della CTR che aveva ritenuto applicabile l'art. 29 del d.l. n. 185/2008, norma che subordinava la fruizione del credito a una procedura di monitoraggio con invio telematico di formulario e successivo nulla osta. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 per asserito mancato deposito, presso la segreteria della CTP, della copia dell'appello dell'Ufficio; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d.l. n. 185/2008, sostenendo che la disciplina non potesse applicarsi retroattivamente al periodo d'imposta iniziato il 1° settembre 2008; 3) violazione dell'art. 3 Cost., assumendo l'illegittimità costituzionale dell'applicazione retroattiva della norma per lesione dell'affidamento del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dai fascicoli di merito e dai registri della CTP risultava il tempestivo deposito dell'appello dell'Ufficio presso il giudice di primo grado in data 30 ottobre 2013. Ha respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo affermando che l'art. 29 d.l. n. 185/2008 introduceva legittimamente un sistema retroattivo di monitoraggio e selezione dei crediti d'imposta vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, mediante prenotazione telematica e rilascio del nulla osta, disciplina già ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale e non contrastante con il principio di irretroattività, essendo sorretta da adeguata causa normativa. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità, valorizzando l'evoluzione giurisprudenziale della vicenda, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il deposito della copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado è stato ritenuto effettivamente avvenuto sulla base degli atti di merito e dei registri della CTP.
art. 29 d.l. 29 novembre 2008, n. 185
si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
La norma è stata interpretata come disposizione speciale che introduce una procedura retroattiva di monitoraggio e selezione dei crediti d'imposta, subordinandone la fruizione a formulario telematico e nulla osta, anche per crediti già esistenti.
art. 5, commi 1 e 2, l. 27 dicembre 2002, n. 138
Le disposizioni sul monitoraggio dei crediti d'imposta richiamate dall'art. 29 d.l. n. 185/2008 operano anche per i crediti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 1, comma 280, l. 27 dicembre 2006
È la base normativa del credito d'imposta per ricerca e sviluppo oggetto di recupero.
art. 3 Cost.
La Corte ha escluso che l'applicazione retroattiva della disciplina violi il principio di eguaglianza o l'affidamento del contribuente, richiamando la giustificazione normativa già ritenuta adeguata dal giudice delle leggi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di crediti d'imposta soggetti a monitoraggio, una norma speciale può legittimamente applicarsi anche a crediti già esistenti alla data della sua entrata in vigore, se il legislatore ha introdotto un meccanismo di selezione collegato a limiti di copertura finanziaria e a finalità di politica economica o anticrisi.
- L'affidamento del contribuente alla fruizione di un beneficio fiscale non è di per sé costituzionalmente intangibile; può essere sacrificato da una disciplina retroattiva sorretta da adeguata causa normativa e non irragionevole.
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio processuale relativo al deposito dell'appello è infondata se dagli atti di merito e dai registri del giudice risulta il tempestivo adempimento dell'onere di deposito.
- La disciplina del monitoraggio dei crediti d'imposta non si limita a regolare l'uso del credito, ma può costituire un vero e proprio sistema autorizzatorio fondato su prenotazione telematica e rilascio del nulla osta dell'Amministrazione; in mancanza di tali adempimenti il credito non è utilizzabile in compensazione.
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