Cassazione Penale, Sentenza n. 32401/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva disposto gli arresti domiciliari per fatti di coltivazione e produzione di ingenti quantità di hashish e per il furto di acqua mediante manomissione del contatore. La difesa ha sollevato tre motivi: 1) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. in relazione alla sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, sostenendo che il decorso di quattro mesi (poi sei) attenua le esigenze cautelari, che l'imputato ha un unico precedente aspecifico di 10 anni prima e svolge attività lavorativa stabile; 2) vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dell'attività come "programmata" e quindi pericolosa, ritenendo la valutazione illogica e apodittica; 3) disparità di trattamento rispetto ai coindagati (a questi era stata imposta misura meno afflittiva, divieto di dimora), senza ragioni per differenziare le posizioni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che sussistono gravi indizi di colpevolezza anche per il furto di acqua oltre che per la coltivazione di stupefacenti, e che permangono esigenze cautelari. Ha ritenuto che il periodo di circa quattro mesi non sia tale da escludere l'attualità del pericolo di reiterazione, soprattutto alla luce delle modalità sistematiche e durature della coltivazione (cura quotidiana delle piante, ripartizione di ruoli, ingente produzione), del ruolo prevalente e del precedente specifico dell'indagato, nonché della "callidità" dimostrata (fingere coltivazione lecita e manomettere il contatore). La disponibilità di lavoro regolare non è stata ritenuta sufficiente ad escludere il pericolo. Sulla differente misura rispetto ai coindagati la Corte ha richiamato il principio di autonomia della posizione cautelare di ciascun indagato in relazione al contributo e alla personalità: pertanto il trattamento difforme è giustificato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. c.p.p.
Norme richiamate
provvedimento pronunciato a norma dell'art. 310 cod. proc. pen.
norma richiamata per motivare la competenza del Tribunale in funzione di giudice del riesame
artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
reato relativo alla coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti
reati contestati qualificati come produzione/coltivazione di stupefacenti
art. 61 n. 2, 624, 625 comma 1 n. 2 cod. pen.
furto aggravato mediante manomissione del contatore di allaccio alla rete idrica
reati di furto aggravato contestati per la sottrazione di acqua tramite manomissione
valutazione delle esigenze cautelari e, in particolare, la lett. c) riferita al pericolo di reiterazione
la Corte interpreta il requisito dell'attualità del pericolo come una prognosi fondata sulla personalità, sulle modalità del fatto e sulle condizioni di vita; non è richiesta la previsione di una specifica occasione di reato
norme relative alle misure cautelari personali
richiamata in relazione ai limiti e alla scelta della misura meno afflittiva idonea a garantire le esigenze cautelari
art. 14 CEDU
contestata la presunta disparità di trattamento (richiamata la CEDU)
la Corte ha ritenuto non fondata la violazione invocata, ritenendo legittima la differenziazione di misure tra coindagati per ragioni oggettive e soggettive
art. 292 comma secondo lett. c) cod. proc. pen.
riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato e alla sua incidenza sulle esigenze cautelari
il tempo trascorso incide sulla valutazione della pericolosità, ma non determina automaticamente l'irrilevanza delle esigenze cautelari; serve motivazione proporzionata al tempo intercorso
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
norma applicata per regolare le conseguenze economiche del rigetto del ricorso
art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. c.p.p.
adempimenti esecutivi consequenziali alla decisione
Massime di principio
- La "attualità" del pericolo di reiterazione non richiede la previsione di una specifica occasione di reato, ma una prognosi basata su personalità, modalità del fatto e condizioni di vita dell'indagato
- Il mero decorso di alcuni mesi tra il fatto e la richiesta di misura non esclude automaticamente le esigenze cautelari: il giudice deve motivare la valutazione in rapporto al tempo trascorso e alle modalità dell'attività criminosa
- La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari è individuale: possono essere adottate misure diverse tra coindagati in ragione del diverso contributo, ruolo e della personalità di ciascuno
- Modalità organizzative, durata dell'attività illecita, ingente produzione e condotte fraudolente (es. simulazione di legalità, manomissione di impianti) rafforzano la prognosi di pericolosità e giustificano misure più afflittive
- La disponibilità di un lavoro regolare non è di per sé decisiva per escludere il pericolo di reiterazione, se sussistono elementi concreti che indicano capacità o volontà di proseguire l'attività illecita
- La motivazione deve essere ancorata a circostanze concrete e non apodittica: il giudice deve esplicitare i dati fattuali da cui trae la prognosi cautelare
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