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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04683/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di personale di un istituto pubblico dal Comparto Ministeri al Comparto Ricerca e dalla conseguente disciplina del reinquadramento. I lavoratori avevano chiesto la ricostruzione della carriera giuridica ed economica con riconoscimento integrale dell’anzianità maturata prima del 1° gennaio 1994 e l’equiparazione del trattamento a quello dei ricercatori già in servizio nel Comparto Ricerca. Dopo una prima decisione favorevole in appello, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio. In sede di rinvio la Corte d’appello ha respinto le domande, ritenendo vincolante il principio di diritto enunciato dalla Cassazione rescindente: nel passaggio diretto tra amministrazioni si conserva il trattamento economico già acquisito, non un diritto generalizzato al mantenimento integrale dell’anzianità; la contrattazione collettiva poteva disciplinare il reinquadramento attribuendo un assegno ad personam a tutela del solo trattamento economico pregresso. Contro la sentenza di rinvio i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento di rinvio per omessa pronuncia sulle argomentazioni relative alla disparità di trattamento tra personale laureato e non laureato e sulle conseguenti questioni di legittimità costituzionale e di violazione della CEDU; 2) motivazione apparente o inesistente, perché il giudice di rinvio si sarebbe limitato a recepire la sentenza rescindente senza svolgere il giudizio di sussunzione; 3) illegittimità costituzionale dell’art. 58 del CCNL del Comparto Ricerca, nell’interpretazione seguita dalla Corte, per asserita violazione degli artt. 2, 3, 36 e 117 Cost. e dell’art. 1 Protocollo n. 1 e art. 14 CEDU, deducendo che l’anzianità maturata era stata azzerata mentre ad altri dipendenti in situazioni analoghe sarebbe stata conservata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di rinvio avesse correttamente applicato il principio di diritto fissato dalla precedente sentenza rescindente e avesse compiuto il necessario giudizio di sussunzione, indicando le questioni controverse e spiegando perché la domanda dovesse essere rigettata. Ha inoltre condiviso la valutazione di inammissibilità delle deduzioni nuove sulla disparità di trattamento tra personale laureato e non laureato, perché introdotte per la prima volta in rinvio. La Corte ha affermato che la richiesta di sollevare questioni di legittimità costituzionale non integra di per sé un motivo di ricorso per cassazione, ma attiene al potere del giudice di merito, e che nel giudizio di rinvio opera una chiusura del thema decidendum, con preclusione di domande, eccezioni e questioni non ricomprese nella sentenza rescindente. La ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4

    Consente di denunciare nullità della sentenza o del procedimento, ma non di trasformare in motivo di ricorso la mera sollecitazione al giudice di merito a sollevare una questione di legittimità costituzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio delimita il thema decidendum e impedisce l’introduzione di questioni nuove.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione al vizio di motivazione apparente o inesistente della sentenza di rinvio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro del contenuto motivazionale della decisione.

  • art. 58 CCNL Comparto Ricerca, Area Dirigenti 1994-1997

    Interpretato come disciplina del reinquadramento del personale proveniente dal Comparto Ministeri, con attribuzione di assegno aggiuntivo per conservare il solo rilievo economico del trattamento pregresso.

  • art. 30 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per affermare che nel passaggio diretto fra amministrazioni si applica il trattamento giuridico ed economico del comparto di destinazione, salvi gli assegni ad personam per non peggiorare il trattamento già acquisito.

  • art. 2 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura di illegittimità costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dai ricorrenti per lamentare disparità di trattamento.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione al pregiudizio retributivo derivante dal reinquadramento.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Invocato in relazione alle norme interposte della CEDU.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Invocato come norma interposta per denunciare la lesione del pacifico godimento di un bene patrimoniale rappresentato dall’anzianità di servizio.

  • art. 14 CEDU

    Invocato per la dedotta discriminazione rispetto ad altri lavoratori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il thema decidendum è chiuso dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente: non possono essere introdotte domande, eccezioni o questioni nuove, nemmeno se rilevabili d’ufficio, quando esse non siano state coperte dal precedente giudizio di legittimità.
  • La richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale non costituisce di per sé un motivo di ricorso per cassazione, perché la scelta se rimettere o meno la questione alla Corte costituzionale appartiene al giudice che decide la controversia nei limiti della rilevanza e non manifesta infondatezza.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve applicare il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e compiere il giudizio di sussunzione della fattispecie concreta; la sentenza è immune da censura se dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni per cui la domanda deve essere decisa in conformità al dictum rescindente.
  • Nel passaggio diretto del personale fra amministrazioni, la regola generale è l’applicazione del trattamento giuridico ed economico del comparto di destinazione, con eventuale attribuzione di assegni ad personam per conservare il solo trattamento economico già maturato, salvo diversa disciplina della contrattazione collettiva.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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