Cassazione Civile, Sentenza n. 14343/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sospensione cautelare dal servizio disposta il 25/02/2014 nei confronti del Gerevini (responsabile Polizia Locale) nell'ambito di procedimento disciplinare per ammanco di cassa relativo ai bollettari delle contravvenzioni, in attesa di definizione del procedimento penale. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 5, comma 2 del CCNL 11.4.2008 che subordinerebbe la sospensione cautelare al rinvio a giudizio, e ha censurato la Corte d'appello per non aver dichiarato tardivo l'appello del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (tempi di impugnazione) ritenendolo infondato perché l'appello del Comune risultava tempestivamente depositato rispetto al termine "lungo" derivante dalla pubblicazione della sentenza. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha affermato che l'art. 55-ter del d.lgs. n.165/2001 disciplina i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale e non incide sulla disciplina della sospensione cautelare dal servizio, la quale è regolata dal contratto collettivo (art.5, comma 2 CCNL 11.4.2008). Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello di Brescia è stata cassata quanto alla parte relativa alla legittimità della sospensione cautelare e la causa rinviata a diversa Corte d'appello (Milano) per un nuovo esame e per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 5, comma 2 CCNL personale non dirigente comparto regioni e autonomie locali 11.4.2008
Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso)
La Corte ha ritenuto che questa norma contrattuale regoli la sospensione cautelare dal servizio e che, quando preveda il rinvio a giudizio come condizione per la sospensione, essa rimane applicabile e non è travolta dall'art. 55-ter del d.lgs. n.165/2001.
art. 55-ter d.lgs. n.165/2001 (come introdotto dal d.lgs. n.150/2009)
La norma disciplina il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale stabilendo la regola della non sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale salvo casi tassativi (es. particolare complessità dell'accertamento o mancanza di elementi sufficienti). La Corte ha precisato che tale disposizione riguarda la sospensione del procedimento disciplinare e non la sospensione cautelare dal servizio.
art. 55, comma 1 d.lgs. n.165/2001
Richiamato in relazione alla gravità delle infrazioni: la Corte d'appello aveva ritenuto che l'infrazione fosse tra quelle di maggiore gravità previste da tale articolo; la Cassazione non ha confermato la sostituzione delle norme contrattuali con la disciplina del T.U.
Citato dalla Corte territoriale per distinguere le fattispecie di minore gravità per le quali non è ammessa la sospensione del procedimento disciplinare; rilevazione non centrale nella decisione di Cassazione.
Richiamato dal ricorrente per censurare la tempestività dell'appello del Comune; la Cassazione ha ritenuto infondata la censura perché la Corte territoriale ha correttamente valutato i termini tra pubblicazione, deposito e notifica.
Riferito dalla Corte per il cd. "termine lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza: il deposito dell'appello entro tale termine rende irrilevante una successiva notifica tardiva ai fini della validità dell'impugnazione.
art. 23, comma 8-bis d.l. n.137/2020 conv. l. n.176/2020
Norma procedurale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio per mancanza di richiesta di discussione orale; richiamata in ordine alla modalità di svolgimento del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002
Richiamato per escludere le condizioni di compensazione delle spese nel giudizio di legittimità; la Corte ha ritenuto non sussistenti tali condizioni.
Massime di principio
- Distinguere sempre la "sospensione del procedimento disciplinare" (disciplinata dall'art. 55-ter d.lgs. 165/2001) dalla "sospensione cautelare dal servizio" (disciplinata dal CCNL o altra normativa contrattuale): sono istituti giuridici diversi con presupposti distinti.
- Se il contratto collettivo prevede il "rinvio a giudizio" come condizione per la sospensione cautelare dal servizio, tale previsione contrattuale rimane applicabile e non è automaticamente superata dall'art. 55-ter del d.lgs. 165/2001.
- L'art. 55-ter ha reso opzionale la sospensione del procedimento disciplinare in presenza di procedimento penale, consentendo la sospensione solo in casi specifici (particolare complessità dell'accertamento o mancanza di elementi sufficienti), ma ciò non incide sulla legittimità degli strumenti cautelari disciplinati dal contratto collettivo.
- La sospensione cautelare dal servizio è misura provvisoria e cautelare che non richiede previo contraddittorio e ha la funzione di tutelare la credibilità dell'amministrazione; tuttavia la sua legittimità deve rispettare i presupposti normativi e contrattuali applicabili.
- In contestazioni riguardanti termini di impugnazione, valutare con attenzione la differenza tra termine derivante dalla pubblicazione della sentenza (termine lungo) e quello dalla notifica (termine breve): il deposito tempestivo rispetto al termine lungo può sanare notifiche successive.
- In situazioni analoghe, il dipendente sospeso deve verificare sia la normativa pubblicistica (d.lgs. 165/2001 e sue riforme) sia la disciplina collettiva applicabile al proprio rapporto di lavoro per individuare i requisiti di legittimità della sospensione e le possibili linee di impugnazione.
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