Cassazione Civile, Sentenza n. 13934/2022 del 03/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la costituzione della posizione contributiva a suo favore per il periodo 1.10.1980 - 30.6.1984, asseritamente svolto per il Comune di Conversano come inserviente addetta alle pulizie. Sosteneva che l'INPS fosse tenuto a regolarizzare la sua posizione contributiva in dipendenza di tale rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte d'appello di Bari, confermando il primo grado, aveva escluso l'esistenza del rapporto di subordinazione e qualificato le somme percepite come di natura assistenziale, non retributiva. Inoltre ha ritenuto inammissibile l'azione diretta all'INPS per la regolarizzazione contributiva, affermando che l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato diretta a condannare l'ente previdenziale alla costituzione della posizione contributiva; gli unici rimedi richiamati sono l'azione risarcitoria nei confronti del datore (art. 2116 c.c.) e la domanda di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 L. n.1338/1962, quando ricorra la prescrizione. Il ricorso per cassazione è stato ritenuto formalmente e sostanzialmente inammissibile per esposizione confusa delle censure, mancata produzione/localizzazione degli atti e documenti necessari, e per insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito sull'apprezzamento delle prove.
Norme richiamate
art. 353 cod.proc.civ.
Richiamato nelle censure della ricorrente per vizi formali relativi alla riassunzione e validità degli atti processuali; la Corte ha ritenuto infondati tali profili, sottolineando l'onere di specificazione e di produzione dei documenti.
art. 112 cod.proc.civ.
Richiamato rispetto all'obbligo del giudice di decidere su tutte le domande e questioni rilevanti; la Corte ha precisato che le doglianze sulla presunta omessa pronunzia erano in realtà contestazioni di merito e valutazione probatoria insindacabili in cassazione.
art. 115 cod.proc.civ.
Riferito al potere di valutazione del giudice delle prove e al divieto di fondare la decisione su prove non introdotte dalle parti; la Corte ha ribadito il principio del libero convincimento e l'insindacabilità delle valutazioni di merito in sede di legittimità salvo vizio di motivazione.
art. 116 cod.proc.civ.
Rilevante per il regime probatorio (libero convincimento e onere di allegazione); la Corte ha escluso che la diversa valutazione delle prove configuri violazione normativa sindacabile in cassazione.
art. 324 cod.proc.civ.
Richiamato nelle censure processuali; la Corte ha ritenuto che le eccezioni sollevate dalla ricorrente non fossero adeguatamente specificate e documentate.
art. 360 cod.proc.civ.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Fondamentale per delimitare i mezzi di impugnazione consentiti in cassazione: la Corte ha osservato l'inammissibilità della mescolanza di rimedi eterogenei (violazione di norme, vizio di motivazione, ecc.) e che molte doglianze si riducevano a contestazioni di merito non sindacabili ex art. 360 n.4 o dovevano essere formulate come vizio di motivazione ai sensi del n.5.
art. 369 cod.proc.civ.
art. 369, co.2 e co.3 c.p.c.
Richiesto dalla giurisprudenza per la produzione degli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio; la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso anche perché la ricorrente non ha prodotto né localizzato gli atti necessari, né ha depositato richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio come prescritto.
art. 2116 cod.civ.
Citato come rimedio alternativo: azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro per omesso versamento dei contributi; la Corte ha ricordato che il lavoratore può agire risarcitoriamente contro il datore, non contro l'INPS per regolarizzazione.
art. 13 legge n.1338/1962
Richiamato quale rimedio a favore dell'assicurato (costituzione di rendita vitalizia) quando sia intervenuta la prescrizione dei contributi; la Corte lo indica tra le opzioni disponibili all'assicurato, oltre all'azione risarcitoria.
D.L. 28 ottobre 2020 n.137, art. 23, comma 8-bis
art. 23, comma 8-bis D.L. n.137/2020 conv. L. n.176/2020
Richiamato per informare che il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi della disposizione procedurale indicata; non incide sul merito sostanziale.
d.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002
Riferito alla statuizione sui presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento.
Massime di principio
- La domanda di regolarizzazione contributiva deve, di norma, essere rivolta e mirata al datore di lavoro; l'INPS non è soggetto passivo diretto di un'azione finalizzata a 'costituire' la posizione contributiva dell'assicurato, salvo rimedi particolari previsti dalla legge.
- Quando l'INPS era a conoscenza dell'inadempimento contributivo e non si è attivato, l'assicurato non può ottenere da INPS la regolarizzazione della posizione, ma può esperire azione risarcitoria contro il datore (art. 2116 c.c.) o chiedere la costituzione della rendita ex art.13 L. n.1338/1962 se è intervenuta la prescrizione.
- In cassazione è necessario formulare censure specifiche, distinte e documentate: la mescolanza confusa di mezzi di impugnazione e la mancata produzione/localizzazione degli atti determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Le valutazioni di merito e l'apprezzamento delle prove svolti dal giudice di merito sono, salvo vizio di motivazione, insindacabili in sede di legittimità; i profili che attengono soprattutto alla valutazione probatoria devono essere dedotti come vizi motivazionali con il rispetto dei limiti di legge.
- Se vi sono precedenti decisioni amministrative o giurisdizionali (es. Consiglio di Stato) che hanno già escluso un rapporto di impiego per periodi antecedenti alla competenza della giurisdizione ordinaria, tale accertamento può precludere il riconoscimento del rapporto nel giudizio ordinario.
- Il piccolo errore procedurale (mancata indicazione di atti nel fascicolo d'ufficio, mancata richiesta di trasmissione) può determinare l'improcedibilità o l'inammissibilità in cassazione: cura nella produzione e nella localizzazione degli atti è essenziale.
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