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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14063/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la costituzione della posizione contributiva a suo favore relativa a un presunto rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Conversano (periodo 1.10.1980-30.6.1984) e la condanna dell'INPS alla regolarizzazione contributiva. Nei vari gradi di giudizio si era accertata la natura non retributiva delle somme percepite (assistenza) e l'assenza di un rapporto di subordinazione; inoltre era stato affermato che l'azione diretta contro l'INPS per la regolarizzazione dei contributi non è prevista dall'ordinamento e che i rimedi del lavoratore sono il giudizio risarcitorio nei confronti del datore (art. 2116 c.c.) e la richiesta di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 L. n.1338/62 nei casi di prescrizione dei contributi. In cassazione il ricorrente deduceva plurime censure di nullità, travisamento, ultravitenza della domanda, omesso esame delle prove e violazione del diritto al giusto processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato che le censure erano presentate in modo confuso e cumulativo, senza individuare i singoli capi impugnati né produrre o localizzare gli atti e i documenti necessari (onere previsto dall'art. 369 c.p.c.). Ha inoltre richiamato il consolidato orientamento secondo cui non è previsto un rimedio diretto dell'assicurato volto a condannare l'INPS alla regolarizzazione contributiva; i mezzi di tutela sono quelli già indicati (risarcimento ex art. 2116 c.c. e costituzione della rendita ex art.13 L.1338/62). Le doglianze sulla valutazione delle prove sono inammissibili ratione materiae in sede di legittimità salvo il possibile vizio di motivazione nei limiti dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., limiti che il ricorrente ha superato. Sono state liquidate le spese di giudizio a carico del ricorrente e disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Riferimento procedurale: menzionata la depositata conclusione del Procuratore Generale ai sensi della norma che disciplina procedimenti/processi nel periodo indicato

  • art. 353 c.p.c.

    Richiamato nelle censure del ricorrente per presunte nullità e vizi formali, la Corte ha ritenuto infondate le doglianze formali e inammissibili le deduzioni confuse

  • artt. 112, 115, 116, 156, 168, 168-bis, 324, 360, 366, 369 cod. proc. civ.

    Norme processuali richiamate: richiamati limiti di motivazione, corrispondenza tra chiesto e pronunciato, onere di produzione e localizzazione degli atti per la cassazione, e le ipotesi di impugnazione ammissibili; la Corte ha applicato tali principi per dichiarare inammissibile il ricorso e per puntualizzare gli oneri del ricorrente

  • art. 2116, comma 2, cod. civ.

    Indicato come rimedio risarcitorio a carico del datore di lavoro per l'omesso versamento dei contributi

  • art. 13, L. n. 1338/1962

    Previsione della costituzione della rendita vitalizia da parte dell'INPS quale rimedio riconosciuto al lavoratore quando è intervenuta la prescrizione dei contributi; la Corte ha confermato che tale azione è alternativa e non implica l'obbligo diretto di regolarizzazione richiesto dal ricorrente

  • art. 13, comma 1-quater e 1-bis, d.P.R. n. 115/2002 (modificato dalla L. n. 228/2012)

    Norme relative al contributo unificato: la Corte ha accertato l'esistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente

  • Giurisprudenza di questa Corte (es. Cass. n. 6722/2021, Sez. Un. n.22726/2011, Sez. Un. n.8053/2014)

    Riferimenti giurisprudenziali richiamati per affermare che non è ammessa azione diretta contro l'INPS per la regolarizzazione, per precisare l'onere di produzione dei documenti in cassazione e per delimitare la sindacabilità in sede di legittimità della valutazione delle prove

Massime di principio

  • Non è ammessa, in via autonoma, un'azione dell'assicurato volta a condannare l'INPS alla costituzione della posizione contributiva per omissione del datore di lavoro; i rimedi ordinariamente disponibili sono l'azione risarcitoria contro il datore (art. 2116 c.c.) e la domanda di costituzione della rendita ex art. 13 L. n.1338/62 in caso di prescrizione contributiva
  • In cassazione il ricorrente ha l'onere di produrre o localizzare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda il ricorso (art. 369 c.p.c.): la mancata produzione/localizzazione comporta spesso l'inammissibilità per difetto di reperibilità della prova
  • Le doglianze sulla valutazione delle prove appartengono al merito e in sede di legittimità sono sindacabili solo nei termini del vizio di motivazione previsto dall'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.; la semplice opposta valutazione delle stesse risultanze non è motivo di cassazione
  • La formulazione confusa e cumulativa di censure che mescolano vizi di diritto e vizi di fatto rende il ricorso per cassazione inammissibile: occorre individuare chiaramente i mezzi di impugnazione e inquadrarli nell'art. 360 c.p.c.
  • La corrispondenza tra chiesto e pronunciato è vincolo essenziale: il giudice deve decidere nei limiti della domanda; tuttavia la qualificazione giuridica della domanda operata dal giudice adìto è lecita e il ricorrente deve contraddire tale qualificazione nei modi processuali opportuni
  • Se l'INPS è messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della prescrizione e non agisce, l'assicurato non ottiene automaticamente la regolarizzazione da parte dell'INPS; il legislatore ha previsto rimedi distinti e non la sostituzione del ruolo del datore da parte dell'ente previdenziale
  • In controversie complesse che coinvolgono profili amministrativi (es. rapporti con enti pubblici anteriori alla giurisdizione ordinaria) è necessario coordinare le decisioni tra le diverse sedi e rispettare i limiti di giurisdizione: questioni preclusive decise in altre sedi possono incidere sull'azione davanti al giudice ordinario

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