Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14272/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il computo, ai sensi dell'art. 3 D.M. n. 282/1996, dei contributi versati nella gestione artigiani (1973-1980) ai fini della ricostituzione e dell'incremento della pensione di vecchiaia già liquidata nella gestione separata (decorrenza gennaio 2007). Sosteneva che la facoltà prevista dall'art. 3 potesse essere esercitata anche dopo la liquidazione del trattamento e deduceva violazione dell'art. 6 della l. n. 155/1981 in relazione alla decorrenza e agli effetti del computo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 3 del D.M. n. 282/1996 rivolga la facoltà del computo agli "iscritti" alla gestione separata (posizioni previdenziali attive), non a soggetti che abbiano già ottenuto la liquidazione di una pensione; il computo è previsto ai fini del raggiungimento del diritto e della misura della pensione a carico della gestione separata, non per incrementare una pensione già in godimento. La domanda del ricorrente è stata qualificata come una richiesta sostanziale di totalizzazione tra gestioni diversa, possibilità non prevista in generale dall'ordinamento. La Cassazione ha pertanto confermato la sentenza impugnata e ha compensato le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.M. n. 282 del 1996, art. 3

    <Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.>

    La norma è stata interpretata come rivolta agli "iscritti" (posizioni assicurative attive) e non ai pensionati; il computo è ammesso per determinare il diritto e la misura della pensione nella gestione separata, non per rivedere o incrementare una pensione già liquidata in quella gestione o in altra gestione.

  • Legge n. 335/1995, art. 2, comma 23

    <Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che, a tal fine, resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.>

    Il riferimento a "lavoratori" e alle anzianità contributive riguarda periodi che non abbiano già dato origine a un trattamento pensionistico: la facoltà di opzione è limitata a posizioni attive e non a pensionati.

  • D.L. n. 355 del 2001, art. 2 (conv. L. n. 417/2001)

    Interpretazione autentica che limita l'opzione prevista dal comma 23 dell'art. 2 L. 335/1995 ai lavoratori che abbiano maturato determinati requisiti di anzianità (es. 15 anni, di cui almeno 5 contributivi) e conferma la portata restrittiva della facoltà; sottolinea l'ambito soggettivo (lavoratori/iscritti) e i termini di esercizio.

  • Legge n. 155/1981, art. 6

    Invocata dal ricorrente in relazione alla decorrenza del trattamento in caso di applicazione del computo; la Corte ha ritenuto che tale richiamo non sposti l'interpretazione principale: l'art. 6 non legittima l'applicazione del computo su posizioni già liquidate né la modifica della decorrenza in senso favorevole al ricorrente nell'ipotesi concreta.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 198/2002

    Richiamata per affermare che la totalizzazione dei periodi contributivi tra diverse gestioni non ha carattere generale nell'ordinamento; va verificata la specifica disciplina e le ipotesi in cui è prevista.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 61/1999

    La sentenza individua una specifica operatività della totalizzazione solo per il caso in cui l'assicurato non abbia maturato il diritto a un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni: soluzione non applicabile se è già stata liquidata una pensione in una gestione.

Massime di principio

  • La facoltà di "computo" prevista dall'art. 3 del D.M. n. 282/1996 è riservata agli "iscritti" (posizioni attive) della gestione separata e mira a costituire o determinare il diritto e la misura della pensione nella stessa gestione; non è strumento per rivedere o incrementare pensioni già liquidate.
  • I riferimenti normativi all'opzione per il sistema contributivo (art. 2 L. 335/1995 e interpretazioni successive) si riferiscono a periodi che non abbiano già dato origine a pensione: se i periodi contributivi sono stati già utilizzati per liquidare una pensione, non possono essere "riciclati" a fini di un nuovo computo.
  • La totalizzazione generalizzata dei periodi contributivi fra gestioni diverse non esiste in via automatica: va verificata la normativa specifica e le eccezioni previste dalla giurisprudenza costituzionale.
  • Chi intenda far valere opzioni o computi deve verificare il proprio status (iscritto vs. pensionato), i termini e le condizioni normative applicabili; una richiesta di ricalcolo presentata dopo la liquidazione del trattamento è, di norma, inconsistente se mira a inglobare periodi già utilizzati per una pensione.
  • In ipotesi simili occorre valutare possibilità alternative (es. ricostituzioni per contributi successivi, controlli su eventuali errori di liquidazione, istanze nei termini previsti) ma non si può presumere il diritto al cumulo/totalizzazione se non previsto espressamente dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.