Cassazione Civile, Sentenza n. 13933/2022 del 03/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la costituzione della posizione contributiva a suo favore per il periodo 1/10/1980 - 30/6/1984 per attività di inserviente presso il Comune di Conversano, sostenendo l'omesso versamento dei contributi e l'obbligo dell'INPS di regolarizzare la sua posizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la ricorrente abbia presentato censure aggregate e poco chiare, omettendo di produrre o localizzare nei modi prescritti gli atti e i documenti necessari (art. 369 c.p.c.). La Corte ha confermato il principio, applicato anche dai giudici di merito, secondo cui non è prevista un'azione dell'assicurato diretta a condannare l'INPS alla costituzione della posizione contributiva in caso di omesso versamento del datore di lavoro; i rimedi esperibili sono l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c. e la richiesta di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge n.1338/1962. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176)
Richiamato solo in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; norma di natura procedurale senza incidenza sul merito della controversia.
art. 353 c.p.c.
Richiamato in relazione alla contestata nullità di atti e pronunce; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze formali proposte dalla ricorrente.
art. 112 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per omessa pronuncia su domande e mezzi; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo che la statuizione fosse coerente con la qualificazione della domanda operata dal giudice di riassunzione.
art. 115 e art. 116 c.p.c.
Richiamati per il principio del libero convincimento del giudice in ordine alla valutazione delle prove: la Corte ha confermato che la valutazione di merito sulle risultanze probatorie è insindacabile in cassazione salvo vizio di motivazione.
art. 324, 156, 168, 168-bis c.p.c.
Citati nelle censure della ricorrente in tema di atti processuali e prova; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a fondare un ricorso per cassazione.
art. 360 c.p.c. (comma 1 n.3, n.4, n.5)
Richiamato per definire i mezzi di impugnazione in cassazione; la Corte ha rilevato la mescolanza di profili eterogenei e la mancata individuazione di specifici vizi di diritto, con conseguente inammissibilità del ricorso.
art. 369 c.p.c. (comma 2 e 3)
Applicato per l'onere di produzione e localizzazione dei documenti necessari al ricorso per cassazione: la mancata produzione o indicazione dei documenti ha comportato l'improcedibilità delle censure basate su quegli atti.
art. 2116 c.c.
Indicato dalla Corte come uno dei rimedi esperibili dal lavoratore in caso di omesso versamento contributivo: l'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro.
art. 13, legge n.1338/1962
Riconosciuta come il rimedio alternativo che consente la costituzione della rendita vitalizia in favore dell'assicurato quando i contributi siano prescritti o non versati; la Corte conferma che tale è l'azione esperibile nei confronti dell'INPS e non l'azione di regolarizzazione dei contributi.
art. 13, d.P.R. n.115/2002 (comma 1-quater, testo introdotto dall'art.1, comma 17, L. n.228/2012) e comma 1-bis
Richiamati in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In casi di omesso versamento contributivo la normativa e la giurisprudenza escludono un'azione dell'assicurato diretta a condannare l'INPS alla costituzione della posizione contributiva; i rimedi principali sono l'azione risarcitoria ex art.2116 c.c. e la richiesta di rendita ai sensi dell'art.13 L.1338/1962.
- In sede di cassazione è indispensabile indicare e, quando richiesto, produrre o localizzare nei modi previsti gli atti e i documenti sui quali si fonda il ricorso (art.369 c.p.c.); la mancata osservanza determina l'inammissibilità.
- La valutazione delle prove è rimessa al giudice del merito: la Corte di cassazione non riesamina il libero convincimento del giudice di merito salvo vizi di motivazione specificamente denunciati e provati.
- La proposizione confusa e sovrapposta di molteplici censure sotto profili eterogenei (violazione di norme, vizio di motivazione, nullità formali) comporta il rigetto per inammissibilità: il ricorso per cassazione deve individuare chiaramente il vizio di diritto contestato.
- Una domanda di regolarizzazione contributiva formulata solo nei confronti dell'INPS è spesso inammissibile se mira ad ottenere l'adempimento dell'obbligo sostanziale spettante al datore di lavoro; l'INPS ha ruolo di accipiens e gli obblighi sostanziali gravano sul datore.
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