Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13933/2022 del 03/05/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la costituzione della posizione contributiva a suo favore per il periodo 1/10/1980 - 30/6/1984 per attività di inserviente presso il Comune di Conversano, sostenendo l'omesso versamento dei contributi e l'obbligo dell'INPS di regolarizzare la sua posizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la ricorrente abbia presentato censure aggregate e poco chiare, omettendo di produrre o localizzare nei modi prescritti gli atti e i documenti necessari (art. 369 c.p.c.). La Corte ha confermato il principio, applicato anche dai giudici di merito, secondo cui non è prevista un'azione dell'assicurato diretta a condannare l'INPS alla costituzione della posizione contributiva in caso di omesso versamento del datore di lavoro; i rimedi esperibili sono l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c. e la richiesta di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge n.1338/1962. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176)

    Richiamato solo in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; norma di natura procedurale senza incidenza sul merito della controversia.

  • art. 353 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla contestata nullità di atti e pronunce; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze formali proposte dalla ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per omessa pronuncia su domande e mezzi; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo che la statuizione fosse coerente con la qualificazione della domanda operata dal giudice di riassunzione.

  • art. 115 e art. 116 c.p.c.

    Richiamati per il principio del libero convincimento del giudice in ordine alla valutazione delle prove: la Corte ha confermato che la valutazione di merito sulle risultanze probatorie è insindacabile in cassazione salvo vizio di motivazione.

  • art. 324, 156, 168, 168-bis c.p.c.

    Citati nelle censure della ricorrente in tema di atti processuali e prova; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a fondare un ricorso per cassazione.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1 n.3, n.4, n.5)

    Richiamato per definire i mezzi di impugnazione in cassazione; la Corte ha rilevato la mescolanza di profili eterogenei e la mancata individuazione di specifici vizi di diritto, con conseguente inammissibilità del ricorso.

  • art. 369 c.p.c. (comma 2 e 3)

    Applicato per l'onere di produzione e localizzazione dei documenti necessari al ricorso per cassazione: la mancata produzione o indicazione dei documenti ha comportato l'improcedibilità delle censure basate su quegli atti.

  • art. 2116 c.c.

    Indicato dalla Corte come uno dei rimedi esperibili dal lavoratore in caso di omesso versamento contributivo: l'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro.

  • art. 13, legge n.1338/1962

    Riconosciuta come il rimedio alternativo che consente la costituzione della rendita vitalizia in favore dell'assicurato quando i contributi siano prescritti o non versati; la Corte conferma che tale è l'azione esperibile nei confronti dell'INPS e non l'azione di regolarizzazione dei contributi.

  • art. 13, d.P.R. n.115/2002 (comma 1-quater, testo introdotto dall'art.1, comma 17, L. n.228/2012) e comma 1-bis

    Richiamati in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In casi di omesso versamento contributivo la normativa e la giurisprudenza escludono un'azione dell'assicurato diretta a condannare l'INPS alla costituzione della posizione contributiva; i rimedi principali sono l'azione risarcitoria ex art.2116 c.c. e la richiesta di rendita ai sensi dell'art.13 L.1338/1962.
  • In sede di cassazione è indispensabile indicare e, quando richiesto, produrre o localizzare nei modi previsti gli atti e i documenti sui quali si fonda il ricorso (art.369 c.p.c.); la mancata osservanza determina l'inammissibilità.
  • La valutazione delle prove è rimessa al giudice del merito: la Corte di cassazione non riesamina il libero convincimento del giudice di merito salvo vizi di motivazione specificamente denunciati e provati.
  • La proposizione confusa e sovrapposta di molteplici censure sotto profili eterogenei (violazione di norme, vizio di motivazione, nullità formali) comporta il rigetto per inammissibilità: il ricorso per cassazione deve individuare chiaramente il vizio di diritto contestato.
  • Una domanda di regolarizzazione contributiva formulata solo nei confronti dell'INPS è spesso inammissibile se mira ad ottenere l'adempimento dell'obbligo sostanziale spettante al datore di lavoro; l'INPS ha ruolo di accipiens e gli obblighi sostanziali gravano sul datore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.