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Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 1980 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.M. ha impugnato in cassazione la sentenza n. 11/2/2009 della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro l’avviso di revoca dell’agevolazione “prima casa” e di irrogazione delle sanzioni. La revoca era motivata sia dal mancato trasferimento della residenza nel comune dell’immobile entro 18 mesi, sia dalla vendita dell’immobile prima del decorso di cinque anni senza acquistarne un altro entro l’anno. Con otto motivi la contribuente ha contestato: la sottoscrizione dell’avviso da parte del Dirigente dell’Area di Controllo anziché del Direttore e la mancata prova della delega; la legittimità della notifica postale diretta dell’Ufficio, la consegna a un genitore non convivente e l’assenza della relata; la decadenza dell’Amministrazione dal recupero dell’imposta per la vendita infraquinquennale; infine, la tempestività della contestazione relativa al mancato trasferimento della residenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla sottoscrizione: gli uffici locali svolgono le funzioni operative e l’avviso può essere firmato da un impiegato della carriera direttiva delegato, senza che la delega debba necessariamente essere menzionata nell’atto. La doglianza sull’onere della prova è stata inoltre giudicata priva di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva riportato i passaggi degli atti processuali che dimostrassero di aver sollevato la questione nei gradi precedenti; la violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata, non per una diversa valutazione delle prove. Sono state respinte anche le censure sulla notifica: l’Ufficio può notificare direttamente per posta e, secondo il regime postale ordinario, non occorrono relata né annotazioni specifiche sull’identità del consegnatario; la consegna all’indirizzo del destinatario fa presumere la conoscenza dell’atto, salvo prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. La Corte ha inoltre richiamato la sanatoria del vizio di notifica per effetto della proposizione del ricorso, fatto salvo il decorso del termine di decadenza. Quanto alla vendita entro cinque anni, il termine triennale per il recupero dell’imposta decorre dalla scadenza dell’anno successivo alla vendita, poiché solo allora, se non è stato effettuato un nuovo acquisto da adibire ad abitazione principale, si perde definitivamente il beneficio. I motivi settimo e ottavo sulla tempestività della contestazione per mancato trasferimento della residenza sono rimasti assorbiti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 66, comma 3, e Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, art. 5, comma 3

    La previsione dell'art. 5, comma 3, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, che, in attuazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, comma 3, attribuisce agli Uffici locali le funzioni operative dell'Agenzia, ed, in particolare, la gestione dei tributi, l'accertamento, la riscossione e la trattazione del contenzioso.

    Le funzioni operative e la gestione dei tributi competono agli uffici locali dell’Agenzia; non è quindi necessario che ogni atto sia sottoscritto dal Direttore Generale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Per il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 gli avvisi contenenti accertamenti in rettifica o d'ufficio possono essere sottoscritti, oltre che "dal capo dell'ufficio", anche da "altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato", dovendo, in conseguenza, ritenersi sufficiente l'esistenza, in fatto, della delega (anche a carattere generale) senza che ne sia necessaria la menzione nell'atto stesso.

    L’avviso può essere firmato da un impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell’ufficio. La delega può essere generale e non deve essere necessariamente indicata nell’avviso.

  • Codice civile, art. 2697

    La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. è predicabile soltanto nell'ipotesi, qui neppure adombrata, in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, diversamente vertendosi in ipotesi di erroneo apprezzamento delle risultanze probatorie, che costituisce il caratteristico oggetto del giudizio di merito.

    La violazione dell’onere della prova ricorre quando il giudice lo assegna alla parte sbagliata; la contestazione della valutazione delle prove non integra, di per sé, violazione dell’art. 2697 c.c.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, come modificato dalla Legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 20

    La L. n. 146 del 1998, art. 20, modificando L. n. 890 del 1982, art. 14 ha, tra l'altro, previsto che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente "può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari", fermo rimanendo, "ove ciò risulti impossibile", che la notifica può esser effettuata a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima L. n. 890 del 1982, o mediante il ricorso alle modalità di notifica previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, o dalle singole leggi d'imposta.

    Gli uffici finanziari possono notificare direttamente gli atti al contribuente per posta; se tale modalità non è possibile, possono ricorrere alle modalità alternative previste dalla legge.

  • Codice civile, art. 1335

    L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cc, superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

    La ricezione dell’atto all’indirizzo del destinatario fonda una presunzione di conoscenza, che il destinatario può superare dimostrando di non aver potuto, senza propria colpa, prenderne cognizione.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    Non può, comunque, non rilevarsi che l'assunto della ricorrente - che nega per gli atti impositivi l'applicabilità del principio di sanatoria, di cui all'art. 156 c.p.c., relativo agli atti processuali - è smentito dalla giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass. SU n. 19854 del 2004 (salvo il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva, su cui infra).

    Il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo è applicabile anche ai vizi di notifica degli atti impositivi, purché non sia già decorso il termine di decadenza per esercitare la potestà impositiva.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte prima, art. 1, nota II-bis, comma 4, ultimo periodo, e art. 76

    In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della "prima casa", ai sensi del comma quarto, ultimo periodo, della nota 2 bis all'arti della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la relativa decadenza è evitata se il contribuente, pur avendo trasferito l'immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto stesso, entro un anno dall'alienazione, ne acquisti un altro, da adibire ad abitazione principale; ne deriva che il dies a quo della decorrenza del termine triennale di decadenza dal potere dell'Ufficio di recuperare l'imposta nella misura ordinaria va individuato nel giorno di scadenza dell'anno successivo all'alienazione, perchè solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all'agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto.

    In caso di vendita dell’immobile prima dei cinque anni, il contribuente evita la decadenza se acquista entro un anno un altro immobile da adibire ad abitazione principale. Se non lo fa, il termine triennale per il recupero dell’imposta decorre dalla scadenza di quell’anno.

Massime di principio

  • Per gli atti dell’Agenzia delle Entrate non è richiesta la firma del Direttore Generale: può sottoscriverli il personale dell’ufficio competente, nei limiti dei poteri attribuiti o delegati dalla legge.
  • Chi denuncia in cassazione una violazione dell’onere della prova deve indicare specificamente come il giudice abbia ripartito in modo errato tale onere; contestare soltanto la valutazione delle prove non basta.
  • La notifica diretta per posta da parte dell’ufficio finanziario è consentita. Quando l’atto arriva all’indirizzo del destinatario, si presume conosciuto, salvo prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne visione.
  • La proposizione del ricorso può sanare un vizio della notifica per raggiungimento dello scopo, ma non elimina gli effetti dell’eventuale scadenza del termine di decadenza previsto per l’esercizio del potere impositivo.
  • Chi vende l’abitazione acquistata con agevolazione prima che siano trascorsi cinque anni può conservare il beneficio comprando entro un anno un altro immobile da destinare ad abitazione principale; in mancanza, il termine triennale per il recupero decorre dalla scadenza dell’anno successivo alla vendita.
  • Nel ricorso per cassazione, i motivi che contestano una ragione dichiaratamente svolta ad abundantiam possono restare assorbiti quando la decisione è già fondata su una diversa ragione.

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