Cassazione Civile, Ordinanza n. 13331/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento emessa per IVA dovuta per l'anno 1998, deducendo che l'atto era illegittimo perché la cartella di pagamento presupposta non le era mai stata validamente notificata. In particolare, sosteneva che la notifica fosse nulla o inesistente per la mancanza della ricevuta di ritorno della raccomandata informativa relativa al deposito del plico presso la casa comunale, adempimento necessario nel caso di irreperibilità relativa del destinatario. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione ritenendo regolare la notifica e, di conseguenza, non maturata la prescrizione del credito azionato con la cartella e proseguito con l'intimazione. In Cassazione la contribuente ha proposto tre motivi di ricorso; la Corte ha esaminato il primo, relativo alla violazione delle norme sulla notificazione, ritenendolo fondato e assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo perché riesamini il merito attenendosi al principio secondo cui, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario della cartella, la notifica si perfeziona solo se sono compiuti tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c., compresa l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
viene richiamato come vizio dedotto in cassazione per denunciare l'errore di diritto della sentenza impugnata sulla validità della notifica
si applica alla notifica della cartella nei casi di irreperibilità relativa; richiede il compimento di tutti gli adempimenti, inclusa l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
in combinato con l'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 conduce all'applicazione dell'art. 140 c.p.c. nella notifica della cartella di pagamento
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base normativa che, unitamente all'art. 26 d.P.R. 602/1973, impone il rinvio alla disciplina dell'art. 140 c.p.c. per l'irreperibilità relativa
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della doglianza sulla lesione del diritto di difesa per notifica invalida
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della doglianza sulla violazione del giusto processo e del contraddittorio
Massime di principio
- Nella notifica della cartella di pagamento a destinatario in irreperibilità relativa, il perfezionamento del procedimento richiede l'esatta esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.; la mera spedizione della raccomandata informativa non basta, essendo necessario provarne l'effettiva ricezione.
- Se manca la prova dell'effettiva ricezione della raccomandata che comunica il deposito dell'atto presso la casa comunale, la notifica della cartella non può ritenersi validamente perfezionata.
- Quando la sentenza di merito fonda la regolarità della notifica su una documentazione insufficiente a dimostrare il compimento integrale delle formalità prescritte, ricorre un errore di diritto censurabile in cassazione.
- L'accoglimento del primo motivo che investe la validità della notifica può rendere assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, imponendo la cassazione con rinvio per il riesame del merito.
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