Cassazione Civile, Ordinanza n. 26599/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguardava la riliquidazione di un trattamento pensionistico con riferimento ai periodi coperti da contribuzione figurativa per cassa integrazione guadagni. La pensionata sosteneva che nella retribuzione annua pensionabile dovessero essere inclusi anche gli emolumenti extra mensili, come ratei di mensilità aggiuntive e indennità sostitutiva di ferie non godute, perché rientranti nella nozione di retribuzione imponibile rilevante ai fini contributivi e quindi idonei a incidere sulla base di calcolo dei periodi figurativi. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che l'ente previdenziale non avesse provato di aver effettivamente computato tali emolumenti. In cassazione l'INPS ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente posto a suo carico la prova del corretto calcolo della pensione e, in sostanza, l'onere di dimostrare un fatto negativo o di fornire prova contraria rispetto alle allegazioni della pensionata, la quale non avrebbe dimostrato l'asserito inesatto computo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata anche la preliminare eccezione di nullità della notificazione dell'impugnazione, osservando che, in presenza di due difensori costituiti in appello con mandato disgiunto, la notifica effettuata presso uno solo di essi è valida. Nel merito ha confermato che, una volta accertato che il trattamento pensionistico doveva essere calcolato includendo gli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile ai fini della contribuzione figurativa, spettava all'INPS provare l'esatto adempimento del proprio obbligo di accredito. La Corte ha quindi qualificato la mancata inclusione come inadempimento dell'ente e ha escluso che questi potesse limitarsi a contestare la mancanza di prova della pretesa avversaria o invocare una presunzione di corretto computo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione anche dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La censura in cassazione è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell'art. 2697 c.c.
L'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligo di accredito della contribuzione figurativa grava sull'ente previdenziale, poiché si tratta del fatto estintivo dell'obbligazione a suo carico.
È stata richiamata la regola processuale in tema di notificazione dell'impugnazione, ritenuta valida se eseguita presso uno dei difensori costituiti con mandato disgiunto.
La nozione ampia di retribuzione imponibile ai fini contributivi comprende gli emolumenti extra mensili rilevanti per il calcolo pensionistico.
È stato richiamato come intervento modificativo della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
È stato richiamato come ulteriore precisazione della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
L. n. 155 del 1981, art. 8
La base di calcolo del valore retributivo attribuibile ai periodi di contribuzione figurativa deve tener conto della retribuzione pensionabile così determinata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato affermato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nei giudizi sulla riliquidazione della pensione e sulla corretta valorizzazione della contribuzione figurativa, una volta accertato il criterio legale di computo, spetta all'ente previdenziale dimostrare di avere correttamente effettuato l'accredito e il calcolo, trattandosi di fatto estintivo della propria obbligazione.
- Quando la contestazione riguarda l'omessa inclusione di voci retributive nella base di calcolo pensionistica, il debitore pubblico o previdenziale non può limitarsi a eccepire la carenza di prova della domanda dell'assicurato se l'assetto probatorio è già integrato dall'allegazione dell'inadempimento e dall'obbligo legale di corretta contabilizzazione.
- In presenza di due difensori muniti di mandato disgiunto, la notificazione dell'impugnazione eseguita presso uno solo di essi è valida anche se non domiciliatario, salvo diversa volontà espressa della parte.
- In cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o una diversa lettura presuntiva degli elementi probatori quando il motivo, sotto la veste di violazione di legge, mira in realtà a contestare l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
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