Cassazione Civile, Ordinanza n. 03365/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dalla condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno in favore di un dipendente, commisurato alla differenza tra la retribuzione dovuta dal giugno 2005 all'11 febbraio 2014 e il trattamento di integrazione salariale percepito, per l'illegittimità della sospensione del rapporto e della contestuale collocazione in CIGS. In cassazione la società ha proposto quattordici motivi, lamentando: omessa pronuncia e ultrapetizione sul tema delle contestazioni ai singoli accordi di CIGS; erronea interpretazione della domanda del lavoratore; prescrizione quinquennale del credito o dell'azione; perdita del diritto per inerzia e violazione dei doveri di correttezza e buona fede; acquiescenza e rinuncia tacita; insussistenza dell'obbligo di mora; legittimità dell'accordo sindacale del 10 ottobre 2013 e dei criteri di scelta; idoneità dell'accordo a sanare eventuali vizi della comunicazione di avvio; riparto dell'onere della prova circa il mancato rispetto dei criteri di selezione; mancata considerazione di incontri ministeriali e con le OO.SS.; omessa pronuncia sulla riduzione del danno ex art. 1227 c.c.; ultrapetizione per avere la Corte d'appello fondato la decisione sulla disapplicazione incidentale del provvedimento amministrativo; motivazione apparente sul diniego della riduzione matematica del periodo di CIGS. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi a pretesi vizi processuali, all'interpretazione della domanda, alla prescrizione quinquennale, alla rinuncia o inerzia del lavoratore, alla mora, alla doppia conforme, alla genericità delle censure sui criteri di scelta e ai vizi di motivazione; ha confermato il principio secondo cui il credito azionato dal lavoratore per l'illegittima sospensione in CIGS ha natura contrattuale ed è soggetto a prescrizione decennale, mentre la mera inerzia non integra rinuncia al diritto né consente di ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c. senza un quid pluris. Ha inoltre ritenuto corretta la ricostruzione della Corte territoriale sulla illegittimità della sospensione per genericità dei criteri di scelta e sulla necessità, per la società, di provare i presupposti di un eventuale abbattimento del risarcimento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali; l'ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce o nega un bene diverso da quello domandato.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è solo se mancante in modo assoluto o apparente; non basta il semplice difetto di sufficienza.
Richiamato nei motivi, ma la Corte non ne ha tratto un principio autonomo decisivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza; la Corte ha verificato se ricorressero effettivamente i vizi processuali dedotti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro per le censure di violazione di legge, respinte o dichiarate inammissibili quando non coglievano la ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è escluso quando la censura mira solo a rivalutare fatti non decisivi o coperti da doppia conforme.
La Corte ha escluso la prescrizione quinquennale, affermando che il credito risarcitorio per illegittima sospensione in CIGS è soggetto a prescrizione decennale in quanto credito da inadempimento contrattuale.
La mera inerzia del creditore non comporta perdita del diritto; occorre un comportamento concludente univoco che esprima una chiara volontà abdicativa.
La Corte ha escluso che fosse necessaria, nel caso, una costituzione in mora del datore per far valere la pretesa risarcitoria.
art. 1, comma 7, L. n. 223 del 1991
La mancata indicazione/genericità dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere nella procedura di CIGS rende illegittima la sospensione; i criteri devono essere specifici e non meramente discrezionali.
L'applicabilità del concorso colposo del creditore è esclusa o comunque non dimostrata in base alla mera inerzia del lavoratore; la società non ha provato i presupposti per la riduzione del danno.
L'onere di provare le condizioni per un ridimensionamento del risarcimento e i presupposti di una eventuale diversa collocazione in CIGS grava sulla parte che lo invoca, qui la società.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La domanda del lavoratore è stata ricondotta alla responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione retributiva conseguente all'illegittima sospensione.
Massime di principio
- Il credito del lavoratore che agisca per il risarcimento dei danni da illegittima sospensione in CIGS ha natura di credito da inadempimento contrattuale e si prescrive nel termine ordinario decennale, non in quello quinquennale dei crediti periodici.
- In materia di CIGS, la mancata indicazione o la formulazione meramente generica dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere integra illegittimità della sospensione, soprattutto quando i criteri applicati si traducano in una valutazione discrezionale non concordata e non verificabile.
- La mera inerzia del lavoratore nel contestare la sospensione o nel chiedere tempestivamente il risarcimento non comporta di per sé rinuncia al diritto; la rinuncia, espressa o tacita, richiede una volontà abdicativa chiara, univoca e desumibile da comportamenti concludenti.
- La riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. non può essere fondata su affermazioni apodittiche o sulla sola inerzia del creditore, ma richiede la prova concreta dei presupposti del concorso colposo e del diverso ammontare del danno evitabile.
- In sede di legittimità, la censura di omessa pronuncia o ultrapetizione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare la diversa interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione manchi in senso materiale o grafico, sia perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non ricorre quando la sentenza consenta di comprendere la ratio decidendi, anche se la parte la ritenga insufficiente.
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