Cassazione Civile, Ordinanza n. 14158/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce dalla riduzione dell’erogazione di energia elettrica nell’abitazione dell’utente, disposta dalla società fornitrice in relazione a una morosità contestata e dopo contatti intercorsi tra le parti. La Corte d’appello aveva ritenuto non illecita la condotta del gestore, ma comunque non pienamente conforme a buona fede e correttezza, liquidando un danno non patrimoniale di euro 2.000 in favore dell’utente. In cassazione la parte ricorrente ha proposto otto motivi: ha dedotto, in sintesi, l’erronea prova dell’invio della contestazione di morosità e dell’avviso di distacco; la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi in relazione alla lettura di un documento asseritamente incomprensibile; la nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., assumendo l’illegittimo deposito in appello di un documento già disponibile in primo grado; ulteriori vizi motivazionali e di ultrapetizione con riguardo alla ricevuta della raccomandata e alla violazione delle condizioni contrattuali; la censura sulla quantificazione del danno non patrimoniale senza indicazione dei criteri adottati; l’erronea presunzione della sussistenza di un credito della società per euro 158,21 e la mancata considerazione dell’onere probatorio sul corretto funzionamento del contatore; infine, la dedotta violazione dell’art. 1375 c.c. e dell’art. 166 c.p.c. sulle medesime questioni fattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i motivi non rispettassero i requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dall’art. 366 c.p.c., perché l’esposizione dei fatti era oscura e incompleta, i documenti richiamati non erano adeguatamente localizzati o trascritti, e le censure tendevano in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito mescolando profili di legittimità e questioni fattuali. Quanto al terzo motivo, relativo alla dedotta produzione tardiva in appello di un documento, la Corte ha osservato che, anche a voler superare il vaglio di inammissibilità, la censura sarebbe stata infondata, poiché il documento risultava già depositato in primo grado ed era stato solo nuovamente allegato nel fascicolo d’appello perché non presente nel fascicolo d’ufficio. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inefficace perché notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza d’appello ed è divenuto inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. in conseguenza dell’inammissibilità dell’impugnazione principale. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per entrambe le ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
individua la trattazione in adunanza camerale del ricorso
viene richiamato dai motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
impone l’autosufficienza del ricorso, con esposizione chiara e completa dei fatti e specifica localizzazione/trascrizione dei documenti rilevanti
richiamato per denunciare asserita pronuncia oltre i limiti della domanda o omissione di pronuncia
invocato per contestare il deposito in appello di documenti ritenuti tardivi; la Corte osserva che il documento era già stato depositato in primo grado
richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova sulla morosità e sul funzionamento del contatore
richiamato in relazione al dovere di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali
richiamato nel settimo motivo, senza che la Corte entri nel merito per l’inammissibilità complessiva
l’impugnazione incidentale tardiva diventa inefficace quando l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile
art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
art. 13, co. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: l’esposizione dei fatti e dei motivi deve essere chiara, completa e tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza autonoma ricerca negli atti di causa.
- Il requisito di specificità del ricorso impone la puntuale localizzazione e, per la parte rilevante, la trascrizione o quantomeno l’adeguato richiamo dei documenti su cui si fondano le censure.
- Sono inammissibili le doglianze di legittimità che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e del materiale probatorio.
- La deduzione di una violazione dell’art. 345 c.p.c. per asserito deposito tardivo di un documento è infondata se il documento risulta già ritualmente prodotto in primo grado e venga soltanto nuovamente inserito nel fascicolo d’appello per ragioni di mera completezza materiale.
- L’impugnazione incidentale tardiva è inefficace quando sia stata proposta oltre il termine previsto e, comunque, se l’impugnazione principale viene dichiarata inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14102/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14103/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14104/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14105/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14106/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14109/2023 del 23/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →