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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34705/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello che aveva regolato le spese di lite ponendole a carico della controparte sulla base del minimo dei parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., della L. n. 247/2012, del D.M. 8 marzo 2018 e dell’art. 6 CEDU ex art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando: (1) che la Corte di merito avesse liquidato le spese al minimo tariffario senza alcuna specifica giustificazione sul criterio prescelto e senza considerare la richiesta di maggiorazione del 33% per manifesta fondatezza delle ragioni; (2) che fosse stata omessa la liquidazione delle spese relative al giudizio cautelare svolto innanzi alla Corte d’appello, instaurato per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la liquidazione delle spese processuali entro i limiti minimi e massimi dei parametri tabellari non sia censurabile in sede di legittimità, mentre l’obbligo di motivazione sorge solo quando il giudice si discosti ulteriormente da tali parametri. Ha inoltre osservato che la richiesta di maggiorazione fondata sulla qualità della controversia non impone una specifica motivazione se il giudice ha semplicemente applicato il minimo senza riconoscere alcun aumento. Quanto alla pretesa omissione delle spese della fase cautelare, la censura è stata giudicata carente di autosufficienza per mancata indicazione del compenso richiesto e non liquidato. La Corte ha infine richiamato il principio secondo cui l’istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. introduce un subprocedimento incidentale privo di autonomia, le cui spese vanno regolate con la decisione che definisce il giudizio principale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come parametro per la condanna alle spese secondo soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma la Corte non ravvisa violazioni nella regolazione delle spese.

  • L. 247/2012

    Richiamata nel motivo in relazione ai compensi professionali, senza che il ricorso superi il vaglio di ammissibilità.

  • D.M. 8 marzo 2018

    Richiamato nel motivo come parametro per la liquidazione delle spese, ma la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice nei limiti tabellari.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla ricorrente, ma non inciso nella soluzione della controversia sulle spese.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Indicato come norma di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • D.M. n. 55 del 2014

    La Corte afferma che la liquidazione delle spese entro il minimo e il massimo dei parametri tabellari non è sindacabile in cassazione; la motivazione è necessaria solo per scostamenti ulteriori.

  • art. 4, comma 8, D.M. n. 55 del 2014

    La richiesta di maggiorazione per la qualità della controversia non impone motivazione se il giudice non dispone alcuna maggiorazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La censura sulla fase cautelare è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo indicato il compenso asseritamente omesso.

  • art. 283 c.p.c.

    L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata è qualificata come subprocedimento incidentale privo di autonomia rispetto al merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione del compenso entro il minimo e il massimo dei parametri tabellari rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è di per sé sindacabile in cassazione.
  • La motivazione sulla liquidazione delle spese è necessaria solo quando il giudice si discosti ulteriormente dai parametri tabellari, aumentando o diminuendo l’importo oltre la fascia ordinaria, così da rendere controllabili le ragioni dello scostamento.
  • La richiesta di maggiorazione del compenso per la qualità o complessità della controversia non comporta un obbligo di motivazione specifica se il giudice non riconosce alcuna maggiorazione e si limita ad applicare il minimo tariffario.
  • La censura per omessa liquidazione di spese processuali deve rispettare il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicando in modo puntuale la voce di compenso richiesta e non riconosciuta.
  • L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. integra un subprocedimento incidentale privo di autonomia; le relative spese seguono la regolazione complessiva delle spese del giudizio principale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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