Cassazione Civile, Ordinanza n. 34584/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un ingegnere aveva agito contro l'azienda sanitaria chiedendo la condanna al pagamento di una somma superiore a trecentomila euro per attività progettuali relative a lavori edili, da lui svolte da solo o con altri professionisti. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda sulla base dell'arricchimento senza causa, liquidando centoventimila euro oltre interessi; la corte d'appello aveva confermato. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sugli incarichi professionali in appalti pubblici e degli artt. 2041 e 2042 c.c., sostenendo che non potesse essere riconosciuto alcun indennizzo per attività asseritamente svolta in violazione di norme imperative e senza procedure selettive; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sulla domanda introduttiva, deducendo che l'azione di indebito arricchimento non fosse stata proposta in modo espresso; (3) violazione degli artt. 2041 e 1226 c.c., contestando la stessa sussistenza dei presupposti dell'azione di arricchimento, in particolare la sussidiarietà e la prova dell'utilitas in capo all'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo carente di specificità, perché formulato in modo generico rispetto alla disciplina degli appalti pubblici e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la soggezione a procedura di evidenza pubblica del contratto di consulenza continuativa e della pluralità di incarichi. Ha poi ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo perché la corte territoriale aveva già accertato, con motivazione immune da censure decisive, che l'azione di arricchimento senza causa era stata ritualmente proposta e che la domanda andava interpretata alla luce dell'intero atto di citazione, incluse le parti che richiamavano la possibilità di esperire l'azione ex art. 2041 c.c. Le censure si limitavano a una contrapposizione al ragionamento del giudice di merito e richiamavano in modo generico gli atti processuali. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17, comma 12, L. n. 109 del 1994
richiamato dalla ricorrente come disciplina sugli incarichi professionali negli appalti pubblici; la Corte osserva che il motivo che lo invoca è generico e non specifica quali violazioni siano state commesse.
azione generale di arricchimento senza causa, ritenuta ritualmente proposta nei giudizi di merito secondo l'interpretazione dell'atto di citazione.
richiamato in connessione con l'azione di arricchimento; la Corte non ne accoglie la censura perché le doglianze sono inammissibili.
richiamato solo come parametro generale invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa illiceità della condotta; non viene svolto un autonomo esame nel merito.
richiamato solo dalla ricorrente nel tentativo di qualificare come illecita l'operazione; il motivo è dichiarato generico.
richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di autonomia contrattuale e meritevolezza; la Corte non esamina il profilo per difetto di specificità.
art. 97 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina degli incarichi nella PA; la Corte non entra nel merito della doglianza.
richiamato per dedurre ultrapetizione; la censura è respinta in quanto la domanda di arricchimento è stata ritenuta già compresa nell'atto introduttivo letto unitariamente.
artt. 163, commi 3 e 4, c.p.c.
richiamati per contestare la formulazione della domanda; la Corte afferma che l'interpretazione dell'atto di citazione deve considerare l'intero contenuto dell'atto.
richiamato con riferimento alla validità dell'atto di citazione; la censura è dichiarata inammissibile.
richiamato in relazione alla quantificazione dell'indennizzo; la Corte non affronta il merito per inammissibilità delle censure.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte lo richiama per evidenziare l'inammissibile genericità del ricorso, che non riproduce in modo adeguato gli atti processuali rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono formulate in modo generico, senza specifica indicazione delle norme violate, del modo in cui la sentenza impugnata le avrebbe disattese e dei concreti fatti/processi rilevanti cui la doglianza si riferisce.
- Ai fini dell'ammissibilità della censura sulla domanda introduttiva, la domanda giudiziale va interpretata considerando l'intero contenuto dell'atto di citazione, comprese le allegazioni e i richiami testuali che consentano di desumere la volontà di proporre una determinata azione, anche in via subordinata o residuale.
- Quando il giudice di merito ha già accertato la rituale proposizione dell'azione di arricchimento senza causa e ha motivato in modo coerente sull'interpretazione della domanda, la Cassazione non può essere investita da una mera contrapposizione di tesi, occorrendo invece una critica effettivamente demolitoria della motivazione.
- In sede di legittimità, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. ricorre quando il ricorso richiama atti processuali senza riprodurli o localizzarli in modo sufficientemente specifico, impedendo il controllo della Corte.
- La deduzione dell'assenza dei presupposti dell'azione di arricchimento senza causa non può essere accolta se è proposta in termini apodittici e non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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