Parere n. 1219/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS-cano nel -OMISSIS- per l’annullamento del diniego del permesso di costruire in sanatoria n. 287 del 30 ottobre 2018 (prot. 14605 del 5 novembre 2018) del Responsabile del Settore urbanistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego del permesso di costruire in sanatoria n. 287 del 5 novembre 2018, relativo al cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale e al contestuale ampliamento di un fabbricato rurale.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della sanatoria edilizia, deducendo la violazione degli artt. 6, 7, 8, 10-bis e 21-octies della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e insufficienza della motivazione, erronea presupposizione e falsa rappresentazione della realtà. Secondo il ricorrente, il Comune avrebbe illegittimamente fondato il diniego sulle risultanze trasmesse dalla Procura della Repubblica, riferite esclusivamente alla porzione realizzata in ampliamento, senza verificare autonomamente la legittimità della parte preesistente oggetto del solo cambio di destinazione d’uso. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che l’intero fabbricato, compreso l’ampliamento, fosse già esistente entro il termine del 31 marzo 2003 previsto dalla disciplina sul condono edilizio e che l’intervenuta prescrizione del reato escludesse la rilevanza degli accertamenti penali. Il Comune ha invece sostenuto che l’ampliamento fosse stato realizzato dopo il termine di legge, che il diniego del 2007 relativo a tale porzione fosse ormai definitivo e che le due porzioni costituissero un unico corpo di fabbrica, non suscettibile di sanatoria parziale.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto. Il Comune ha svolto un’istruttoria autonoma e completa, non limitandosi a recepire la comunicazione della Procura della Repubblica, ma valutando le fotografie aeree, le planimetrie e la relazione del consulente tecnico nominato nel procedimento penale. Tali elementi hanno dimostrato che, alla data del 31 marzo 2003, era presente soltanto il manufatto originario e che l’ampliamento era stato realizzato successivamente, sicché non risultava condonabile per ragioni temporali. La porzione originaria e quella ampliata costituivano inoltre un unico corpo di fabbrica, con conseguente impossibilità di sanare il solo cambio di destinazione d’uso mentre permaneva l’ampliamento abusivo non demolito. Il precedente diniego del 12 marzo 2007, non tempestivamente impugnato, era divenuto definitivo e non poteva essere rimesso in discussione. La prescrizione del reato non equivaleva ad accertamento dell’innocenza né comportava la legittimità urbanistica delle opere. È stata inoltre esclusa la violazione delle garanzie partecipative, poiché il Comune aveva comunicato l’avvio dei procedimenti nel 2006 e nel 2018, consentendo la presentazione di osservazioni, poi esaminate e respinte.
Osservazioni
Difetto di istruttoria e violazione delle norme sul procedimento
La censura è infondata. Il Comune non ha fondato il diniego esclusivamente sulla comunicazione della Procura della Repubblica, ma ha svolto una propria istruttoria mediante esame delle fotografie aeree, delle planimetrie e della relazione del consulente tecnico. Tali elementi hanno confermato che l’ampliamento era stato realizzato dopo il 31 marzo 2003, termine ultimo per la condonabilità delle opere.
Insufficienza e carenza di motivazione
La motivazione del diniego è stata ritenuta adeguata, poiché fondata sull’inscindibilità fisica e giuridica della porzione originaria e dell’ampliamento abusivo non demolito. Non era quindi possibile rilasciare la sanatoria per il solo cambio di destinazione d’uso di una parte dell’edificio complessivamente privo di legittimità urbanistica.
Rilevanza della prescrizione del reato
La prescrizione del reato non equivale né a un accertamento di innocenza né a una dichiarazione di legittimità delle opere edilizie. Il procedimento amministrativo e quello penale sono autonomi e l’abuso edilizio può permanere sul piano urbanistico anche dopo l’estinzione del reato.
Definitività del diniego del 2007
Il diniego relativo all’ampliamento, adottato il 12 marzo 2007 e non tempestivamente impugnato, è divenuto inoppugnabile. Il successivo diniego del 2018 costituisce un provvedimento autonomo, adottato all’esito di una nuova istruttoria, ma correttamente fondato sulla persistente abusività dell’ampliamento e sulla sua connessione con la parte oggetto di cambio d’uso.
Partecipazione procedimentale
Non sussiste violazione degli obblighi partecipativi. Il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento nel 2006 e nuovamente nel 2018, consentendo al ricorrente di presentare osservazioni, che sono state esaminate e disattese con motivazione ritenuta coerente.
Norme richiamate
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003
opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003
La sanatoria edilizia è temporalmente limitata alle opere ultimate entro il 31 marzo 2003; l’ampliamento realizzato successivamente non è condonabile.
Costituisce la fonte di conversione del d.l. n. 269/2003 e della disciplina del condono edilizio applicata alla domanda.
artt. 6, 7, 8, 10-bis e 21-octies, legge n. 241/1990
Le garanzie partecipative, gli obblighi procedimentali e i limiti dei vizi formali sono stati invocati dal ricorrente, ma la Sezione ha escluso la loro violazione.
Il diniego della sanatoria comporta l’applicazione dei conseguenti provvedimenti repressivi previsti dalla disciplina edilizia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La sanatoria edilizia prevista dalla disciplina sul condono può riguardare soltanto opere ultimate entro il termine temporale stabilito dalla legge; l’accertamento della realizzazione successiva esclude la condonabilità dell’opera.
- Quando la parte di edificio oggetto di sanatoria costituisce, sul piano fisico e giuridico, un unico corpo di fabbrica con una porzione abusiva non sanabile e non demolita, non è possibile rilasciare la sanatoria limitatamente alla parte formalmente distinta.
- L’amministrazione può utilizzare gli elementi emersi da un procedimento penale, ma deve procedere a una propria autonoma valutazione istruttoria; la comunicazione della Procura può costituire impulso del procedimento senza sostituire l’accertamento amministrativo.
- L’estinzione del reato edilizio per prescrizione non accerta la legittimità urbanistica dell’opera e non impedisce all’amministrazione di negare la sanatoria o adottare i provvedimenti edilizi conseguenti.
- Il provvedimento amministrativo non tempestivamente impugnato diviene inoppugnabile e non può essere rimesso in discussione mediante l’impugnazione di un successivo provvedimento autonomo, anche quando quest’ultimo si fondi sugli effetti giuridici del precedente.
- La comunicazione di avvio del procedimento e la possibilità di presentare osservazioni soddisfano le garanzie partecipative quando le deduzioni del privato siano effettivamente esaminate e respinte con motivazione coerente.
Diniego di sanatoria edilizia per cambio d’uso e ampliamento abusivo
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Comune, volto all’annullamento del diniego di un permesso di costruire in sanatoria relativo a un fabbricato rurale. La domanda concerneva il cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale e il contestuale ampliamento dell’edificio.
Premesse fattuali e procedimento amministrativo
La domanda di condono era stata presentata nel 2004 ai sensi della disciplina introdotta dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. La normativa consentiva la sanatoria delle opere ultimate entro il 31 marzo 2003.
Le verifiche svolte sulla base delle fotografie aeree del 9 luglio 2003 avevano evidenziato che alla data del termine legale era presente soltanto il manufatto agricolo originario, mentre l’ampliamento non era ancora stato realizzato. La relazione del consulente tecnico nominato nel procedimento penale aveva confermato tale ricostruzione.
Nel 2007 il Comune aveva quindi adottato un primo diniego relativo alla porzione realizzata in ampliamento. Tale provvedimento non era stato tempestivamente impugnato ed era divenuto definitivo.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha sostenuto che il diniego del 2018 fosse viziato per difetto di istruttoria e motivazione. In particolare, ha affermato che la comunicazione della Procura riguardasse soltanto l’ampliamento e non la parte originaria dell’edificio, oggetto del cambio di destinazione d’uso.
Ha inoltre dedotto che il Comune non avesse verificato autonomamente la situazione edilizia, che il fabbricato fosse preesistente al termine del 31 marzo 2003 e che l’intervenuta prescrizione del reato impedisse di considerare fondate le contestazioni.
Valutazione dell’istruttoria comunale
La Sezione ha escluso il difetto di istruttoria. La comunicazione della Procura non costituiva l’unico fondamento del diniego, ma aveva rappresentato l’impulso iniziale di un procedimento nel quale il Comune aveva acquisito e valutato autonomamente fotografie aeree, planimetrie e altri elementi documentali.
La documentazione dimostrava che l’ampliamento era stato realizzato dopo il 31 marzo 2003 e, pertanto, non poteva accedere al condono. La fotografia del 2001 prodotta dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a dimostrare l’esistenza dell’intero fabbricato, poiché rappresentava soltanto il manufatto originario.
Unicità del corpo di fabbrica
Secondo la Sezione, la porzione originaria e quella ampliata costituivano un unico corpo di fabbrica, fisicamente e giuridicamente inscindibile. La permanenza dell’ampliamento abusivo, già oggetto del definitivo diniego del 2007 e non demolito, impediva di sanare separatamente il solo cambio di destinazione d’uso.
Il diniego del 2018 non costituiva una riedizione del precedente diniego del 2007, ma un provvedimento autonomo relativo alla diversa fase procedimentale concernente il cambio d’uso. Esso era tuttavia legittimamente fondato sulla persistente abusività dell’ampliamento e sull’impossibilità di considerare legittima una sola parte di un edificio unitario complessivamente abusivo.
Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo
La Sezione ha ribadito l’autonomia e la reciproca indipendenza del giudizio penale e del procedimento amministrativo. L’amministrazione può utilizzare gli accertamenti tecnici svolti in sede penale, ma deve valutarli nell’ambito della propria istruttoria.
L’estinzione del reato per prescrizione, intervenuta con la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 2015, non equivale ad accertamento dell’innocenza e non determina la regolarità urbanistico-edilizia delle opere. L’abuso può quindi permanere sul piano amministrativo e giustificare il diniego della sanatoria.
Partecipazione procedimentale e motivazione
È stata esclusa anche la violazione delle garanzie partecipative. Il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento nel 2006 e nuovamente nel 2018, consentendo al ricorrente di presentare osservazioni e controdeduzioni.
Le osservazioni del 2018 erano state esaminate e ritenute non idonee a superare gli elementi documentali acquisiti. La motivazione del diniego è stata considerata sufficiente, perché indicava l’inscindibilità delle porzioni dell’immobile, la mancata demolizione dell’ampliamento abusivo e l’impossibilità di rilasciare una sanatoria parziale.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto infondati i motivi dedotti e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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