Cassazione Civile, Ordinanza n. 08023/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La lite nasce dalla locazione di un immobile ad uso diverso dal residenziale. La locatrice agì contro la società conduttrice e contro il fideiussore per ottenere i canoni maturati dopo il recesso comunicato dalla conduttrice, fino alla riconsegna dell'immobile, oltre consumi idrici, oneri condominiali e al netto del deposito cauzionale. I convenuti contestarono la domanda sostenendo che il recesso era stato causato da gravi problemi dell'impianto fognario condominiale, non riparati tempestivamente, con danni alla merce e impossibilità di proseguire il rapporto; chiesero anche il risarcimento dei propri danni e l'indennità per perdita di avviamento. Il Tribunale accolse la domanda della locatrice; la Corte d'appello rigettò l'impugnazione del fideiussore. In cassazione il ricorrente articolò quattro motivi: 1) sostenne che l'eccezione di estinzione della fideiussione per decorso del termine dell'art. 1957 c.c. fosse mera difesa, deducibile in ogni stato e grado, e che la Corte avesse erroneamente dichiarato la tardività; 2) denunciò la revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove e la pretesa violazione del contraddittorio, ritenendo che il giudice di primo grado avesse deciso sulla base di una confessione stragiudiziale della conduttrice senza consentire adeguata difesa; 3) sostenne che tale confessione non potesse valere nei suoi confronti e che l'onere della prova della permanenza nell'immobile ai fini dell'art. 1591 c.c. gravasse sulla locatrice; 4) censurò la liquidazione delle spese, sia per la ritenuta fase processuale sia per la condanna in favore di più parti costituite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: l'eccezione relativa alla decadenza ex artt. 1957 e 1956 c.c. è stata qualificata correttamente come eccezione in senso stretto e comunque non supportata da una censura specifica sulla portata della garanzia; la doglianza sulla revoca delle prove è stata giudicata generica e non idonea a dimostrare una violazione del contraddittorio, trattandosi di valutazione del materiale istruttorio già acquisito; la critica sull'uso della confessione della conduttrice è stata respinta perché, in presenza di litisconsorzio facoltativo, la confessione di un litisconsorte è liberamente apprezzabile e l'onere della prova della tempestiva restituzione dell'immobile incombe sul conduttore; il motivo sulle spese è stato ritenuto in parte generico e in parte infondato, poiché la liquidazione deve essere rapportata alle fasi effettivamente svolte e la condanna in favore di più parti è corretta quando ciascuna sia assistita da autonoma difesa. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e sono stati richiamati gli oneri conseguenti al rigetto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo, ma senza accoglimento della censura; non emerge una specifica interpretazione della Corte sul punto.
Richiamato nel primo motivo, ma non è accolto alcun profilo di violazione.
La Corte considera la relativa decadenza come eccezione in senso stretto, da sollevare tempestivamente nel giudizio di merito.
Il termine semestrale è qualificato come termine di decadenza; la sua mancata eccezione comporta la non rilevabilità d'ufficio e l'impossibilità di dedurla per la prima volta in cassazione.
Richiamato nel contesto della struttura della fideiussione, senza esito favorevole al ricorrente.
Richiamato dal ricorrente; non assume autonoma rilevanza decisoria nel provvedimento.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce il carattere accessorio della fideiussione.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che la garanzia può coprire anche obbligazioni derivanti dal contratto se così pattuito.
Richiamato dal ricorrente per l'interpretazione del contratto di fideiussione, senza accoglimento.
Richiamato dal ricorrente per l'interpretazione del contratto di fideiussione, senza accoglimento.
Richiamato dal ricorrente per l'interpretazione del contratto di fideiussione, senza accoglimento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro di censura per plurime violazioni di legge, ma i motivi risultano in gran parte aspecifici o infondati.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Evocato per nullità processuali, ma le doglianze non superano il vaglio di specificità.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte osserva che il vizio motivazionale è nei fatti non configurato nei termini prospettati e, in parte, non più deducibile nella formulazione invocata.
Richiamato nel secondo motivo per asserita violazione del contraddittorio, ma la censura è respinta.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla revoca dell'ordinanza istruttoria, senza accoglimento.
La confessione stragiudiziale della conduttrice è stata valorizzata dal giudice di merito; la Corte non ravvisa errore nella sua utilizzazione.
Non è ravvisata violazione dei limiti del libero apprezzamento delle prove nel caso concreto.
La responsabilità per ritardata restituzione dell'immobile è ricondotta alla natura contrattuale del rapporto e l'onere di provare il tempestivo rilascio grava sul conduttore come fatto estintivo del credito del locatore.
La valutazione delle prove già acquisite rientra nel libero apprezzamento del giudice di merito, nei limiti della censurabilità in cassazione.
La confessione di un litisconsorte in litisconsorzio facoltativo è liberamente apprezzabile dal giudice.
Richiamato per escludere che la parte non appellante possa riaprire in appello questioni coperte da acquiescenza o giudicato interno.
Richiamato per escludere l'argomento del ricorrente sulla presunta legittimazione del fideiussore a coltivare domande altrui in appello.
Le spese seguono la soccombenza e la condanna in favore delle parti vittoriose è confermata.
La censura sulla liquidazione delle spese è respinta per genericità e infondatezza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, le censure devono essere specifiche, autosufficienti e correttamente ricondotte a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; doglianze cumulative, generiche o non correlate alla motivazione impugnata sono inammissibili.
- La decadenza del fideiussore ex art. 1957 c.c. va eccepita tempestivamente nel giudizio di merito: si tratta di eccezione in senso stretto e non è rilevabile d'ufficio né deducibile per la prima volta in cassazione.
- L'eccezione di decadenza ex art. 1956 c.c. è anch'essa eccezione in senso stretto e richiede una deduzione tempestiva nel merito.
- La responsabilità del conduttore per ritardata restituzione dell'immobile ex art. 1591 c.c. ha natura contrattuale; il locatore deve allegare il titolo e l'inadempimento, mentre il conduttore deve provare il fatto estintivo, cioè l'avvenuta tempestiva riconsegna.
- In presenza di litisconsorzio facoltativo, la confessione resa da uno dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice anche nei confronti degli altri, secondo il prudente apprezzamento del materiale probatorio.
- La qualificazione dell'estensione della fideiussione dipende dal contenuto dell'atto negoziale: se la garanzia copre tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, essa può includere anche quelle risarcitorie correlate al rapporto garantito.
- La condanna alle spese in favore di più parti è corretta quando ciascuna sia assistita da autonoma difesa; la liquidazione va inoltre rapportata alle fasi effettivamente svolte, con censura specifica in caso di contestazione.
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