Cassazione Civile, Ordinanza n. 34711/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo, revocato il decreto e respinto le ulteriori domande, comprese quelle riconvenzionali. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una somma relativa a due rapporti: uno concernente la fornitura di pietrame e scogli per opere marittime, l'altro relativo al nolo di mezzi meccanici. La società destinataria del decreto ha proposto opposizione sostenendo che la controparte avesse gravemente e parzialmente inadempiuto: in particolare, avrebbe fornito materiale non corrispondente per quantità e qualità a quanto pattuito e avrebbe fatturato noli non dovuti. Ha inoltre chiesto in via riconvenzionale il ristoro dei danni e la restituzione di quanto pagato, deducendo che le mareggiate avevano danneggiato le opere eseguite con materiale scadente, con conseguenti costi di rifacimento, ripristino, acquisto di materiale da terzi, messa in opera e noleggi sostitutivi. La Corte d'appello ha confermato il primo giudice, che aveva revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la riconvenzionale. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) nullità per ultrapetizione, assumendo che la Corte territoriale avesse esteso indebitamente l'eccezione di inadempimento anche al contratto di nolo; 2) violazione dei criteri di interpretazione del contratto e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo l'esistenza di un collegamento negoziale o di una presupposizione tra il contratto a valle e l'appalto principale stipulato con la Provincia; 3) violazione dell'art. 1460 c.c. e dell'art. 2697 c.c., censurando la valutazione della buona fede e della proporzionalità nel rifiuto di pagamento; 4) violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi per la mancata valorizzazione di prove testimoniali e dell'istanza di esibizione verso la Provincia, deducendo che le forniture erano state eseguite secondo le indicazioni della committente e che le opere erano state accettate e ratificate. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo per doppia conforme e mancato superamento dei limiti dell'art. 348-ter c.p.c., inammissibile il terzo perché non si confrontava con la ripartizione dell'onere probatorio in tema di eccezione di inadempimento e con la valutazione di merito sull'assenza di esatto adempimento e sulla non scarsa importanza dell'inadempimento, e inammissibile il quarto per difetto di specificità, poiché non si confrontava con la ratio decidendi sull'irrilevanza dell'esito dell'appalto principale rispetto alle prestazioni contestate nei rapporti tra le parti.
Norme richiamate
Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice pronuncia oltre i limiti delle domande o eccezioni o muta la causa petendi sulla base di fatti diversi da quelli allegati; non ricorre quando la qualificazione giuridica della domanda è coerente con i fatti dedotti.
Nell'eccezione di inadempimento il debitore può sospendere la prestazione solo se allega l'altrui inadempimento; il creditore deve provare il proprio esatto adempimento o la non scadenza dell'obbligazione. Il rifiuto di adempiere deve essere valutato anche in termini di buona fede e proporzionalità.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo e di eccezione di inadempimento, la ripartizione dell'onere della prova segue le regole generali: il creditore opposto prova il credito, mentre l'eccepiente deve provare i fatti impeditivi o estintivi; se oppone l'art. 1460 c.c., l'onere si sposta sulla controparte quanto all'esatto adempimento.
Richiamato come parametro di censura dell'errata valutazione del materiale istruttorio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione di merito.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile in quanto mirava a contestare apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
I motivi di ricorso sono stati scrutinati nei limiti del controllo di legittimità; non è consentito trasformare in violazione di legge una contestazione che investe il merito della valutazione probatoria.
In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti ordinari, salvo specifica dimostrazione di un effettivo vizio diverso dalla mera rivalutazione del fatto.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e confrontarsi con la ratio decidendi; è inammissibile la censura che non attacca la vera ragione della decisione impugnata.
L'istanza di esibizione è stata ritenuta irrilevante perché riferita a fatti non decisivi rispetto al tema dell'esatto adempimento delle obbligazioni controverse.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sull'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non incorre in ultrapetizione se qualifica le difese delle parti secondo i fatti allegati, anche quando la parte invochi norme giuridiche diverse: ciò che rileva è la causa petendi sostanziale, non l'etichetta normativa utilizzata.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. comporta un'inversione dell'assetto probatorio: il debitore che la solleva deve allegare l'inadempimento altrui, mentre il creditore deve dimostrare il proprio esatto adempimento o la non scadenza dell'obbligazione.
- La valutazione circa la non scarsa importanza dell'inadempimento e la proporzionalità del rifiuto di adempiere appartiene al merito e, in presenza di doppia conforme, non è sindacabile in cassazione come semplice vizio motivazionale.
- In cassazione è inammissibile censurare la sentenza quando il motivo non si confronta con la ratio decidendi effettiva, limitandosi a prospettare una diversa lettura delle prove o a richiedere una rivalutazione del fatto.
- Il fatto che un appalto principale sia stato collaudato o approvato non è di per sé decisivo nei rapporti tra le parti di una subfornitura o di prestazioni a valle, se la contestazione riguarda l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali dedotte in causa.
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