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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28498/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato le domande di protezione internazionale e, in subordine, di protezione umanitaria. Tuttavia la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato un vizio preliminare della procura speciale per il ricorso per cassazione: la procura, rilasciata in calce al ricorso e successiva al decreto impugnato, non recava la certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento. Secondo l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 data dalle Sezioni Unite, tale certificazione è requisito speciale di validità della procura in cassazione nelle controversie regolate da quella norma. Il Ministero non ha svolto difese, limitandosi a depositare una memoria per eventuale partecipazione all'udienza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di valida procura speciale, ritenendo mancante la certificazione della data del conferimento richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 come interpretato dalle Sezioni Unite. Non ha statuito sulle spese, perché l'Amministrazione intimata non ha svolto difese. Ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008

    richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato

    nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla, anche con un'unica sottoscrizione che attesti sia la data sia l'autenticità della firma

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    sono richiamati come norme ordinarie sulla procura speciale, rispetto alle quali l'art. 35-bis, comma 13, prevede un requisito ulteriore e speciale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    costituisce il parametro del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    la Corte richiama la pronuncia della Corte costituzionale che ha escluso il contrasto costituzionale della disciplina della procura speciale

  • artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    richiamati nel controllo di compatibilità costituzionale della disciplina nazionale

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamati nel controllo di compatibilità costituzionale della disciplina nazionale

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    richiamati nel controllo di compatibilità costituzionale della disciplina nazionale

  • Cass. S.U. n. 15177 del 2021

    ha interpretato l'art. 35-bis, comma 13, nel senso che la procura speciale per il ricorso per cassazione deve recare la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve rispettare un requisito formale rafforzato: non basta l'autenticazione della firma, ma occorre anche la certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La mancanza della certificazione della data di rilascio della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di requisito espressamente richiesto dalla disciplina speciale applicabile.
  • La certificazione della data può essere resa dal difensore anche con un'unica sottoscrizione, purché risulti in modo esplicito sia l'autenticità della firma del conferente sia la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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