Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26521/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna per reati fiscali (art. 2 capo 1 e art. 4 capo 2 d.lgs. n. 74/2000) per avere, quale legale rappresentante della Rush Internazionale s.r.l., annotato nella dichiarazione 2014 elementi passivi fittizi (fattura n.4 del 23/04/2014) e ulteriori elementi passivi inesistenti relativi a una triangolazione commerciale con la società austriaca Electrostock, determinando un'indebita detrazione/evadendo IVA. Il ricorrente deduceva: 1) errori nella valutazione probatoria e omissione di considerazione di elementi a favore (validità di alcune fatture, compatibilità dell'oggetto sociale della Elettrostore con la vendita dei macchinari, coincidenze soggettive documentali e trasferimento della sede); 2) vizio nel trattamento sanzionatorio per discostamento dal minimo edittale e diniego delle attenuanti generiche nonostante la condizione di incensurato e la produzione di documentazione tramite delegato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. È stata confermata la responsabilità penale per i reati contestati e la confisca del profitto criminoso (788.482 euro). La motivazione ha ritenuto logico e coerente l'apparato probatorio del giudice di merito: operazioni riconducibili a una triangolazione fittizia, fattura di acquisto relativa a operazione inesistente che ha consentito indebita detrazione IVA, assenza di documentazione probante il pagamento, riscontro della partenza della merce da luogo coincidente con la Elettrostore (Bianco), scarsità di strutture operative della Rush (assenza di sede e di altri dipendenti oltre al delegato Scimone), e incongruenze sullo svolgimento dell'attività commerciale della Elettrostore. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto legittimo il discostamento dal minimo per la particolare insidiosità del metodo criminoso e l'entità dell'imposta evasa, nonché fondato il diniego delle attenuanti generiche per l'atteggiamento processuale non collaborativo dell'imputato. Spese e oneri sono state poste a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p. richiamato).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Norma richiamata per la configurazione del reato relativo alla falsa o infedele dichiarazione fiscale; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie in relazione agli elementi passivi fittizi indicati nella dichiarazione IVA 2014

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4

    Norma richiamata in relazione ai reati connessi all'omessa o infedele dichiarazione e al conseguente fenomeno evasivo; la Corte ha ritenuto integrato il fatto relativo all'omessa o indebita indicazione di passività e all'evasione IVA quantificata

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Richiamato in tema di presupposti per la detrazione IVA: l'Agenzia ha disconosciuto la detrazione per mancata documentazione dei presupposti, circostanza valorizzata dalla Corte per ritenere fittizie le operazioni

  • codice penale, art. 133

    Norma sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti in presenza di comportamento processuale non collaborativo

  • codice di procedura penale, art. 616

    Citato in relazione alla condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso (onere delle spese a carico del ricorrente)

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti né riformula una diversa valutazione probatoria se il giudizio di merito è sorretto da motivazione razionale: le censure sulla diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non vengono provati vizi di motivazione quali contraddittorietà, illogicità manifesta o mancanza.
  • In casi di triangolazioni commerciali finalizzate a creare indebiti crediti IVA, elementi quali la documentazione di pagamento mancante, la provenienza della merce, la corrispondenza delle annotazioni contabili e la reale disponibilità materiale dei beni sono valutati cumulativamente per accertare la fittizietà dell'operazione.
  • La mera esistenza formale di fatture non è sufficiente a provare la legittimità dell'operazione se mancano riscontri documentali e operativi che dimostrino il concreto svolgimento dell'operazione (pagamenti, effettiva disponibilità dei beni, coerenti registrazioni contabili).
  • L'assenza di una concreta struttura operativa (assenza di sede effettiva, assenza di personale) e incongruenze soggettive fra soggetti coinvolti costituiscono elementi indiziari rilevanti per valutare la fittizietà societaria o la mera interposizione fittizia.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimo quando il giudice di merito rileva un atteggiamento processuale non collaborativo dell'imputato, anche se incensurato, soprattutto se la collaborazione promessa è parziale o insufficiente a chiarire i fatti.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale che il ricorrente indichi e documenti in modo specifico i mezzi di prova alternativi o gli elementi nuovi che giustificherebbero la riforma: mere affermazioni di possibile lettura alternativa senza allegazione probatoria concreta non sono idonee.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.