Cassazione Civile, Ordinanza n. 29024/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Un cliente aveva agito per ottenere la declaratoria di nullità del contratto quadro di negoziazione sottoscritto il 24 giugno 2005 e, conseguentemente, la risoluzione dell'ordine di investimento del 21 luglio 2005 con cui erano state acquistate obbligazioni Lehman Brothers per valore nominale di euro 290.000, deducendo l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi e alle regole di adeguatezza. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo: valido il contratto quadro ai sensi dell'art. 23 TUF e della disciplina Consob; assolti gli obblighi informativi al momento dell'ordine; non configurabile l'offerta fuori sede, perché l'attività sarebbe avvenuta presso gli uffici del promotore. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con quattro motivi, la violazione degli artt. 23 e 30 TUF, degli artt. 21, 23, 26, 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo: che il documento del 24 giugno 2005 non integrasse un valido contratto-quadro perché privo degli elementi essenziali richiesti; che l'attività dovesse qualificarsi come offerta fuori sede, con conseguente applicazione della disciplina protettiva e dello ius poenitendi; che l'ordine di acquisto non fosse adeguato al profilo di rischio e non fosse stato preceduto da informazioni sufficienti; che l'investimento fosse stato comunque inidoneo rispetto all'età, all'inesperienza e alla mancata diversificazione del cliente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 30 TUF sulla base del solo fatto che la promozione fosse avvenuta presso gli uffici del promotore; ha invece affermato che per escludere l'offerta fuori sede è necessario che la proposta si perfezioni presso la sede legale dell'intermediario o una sua dipendenza, e non presso il luogo di pertinenza del promotore. Poiché la questione sulla qualificazione dell'operazione incideva in via pregiudiziale sulla validità e sugli effetti degli atti di investimento, i motivi relativi a informativa e adeguatezza sono stati assorbiti.
Norme richiamate
richiamato per la qualificazione del contratto quadro di negoziazione e per verificare la validità della pattuizione di intermediazione finanziaria
interpretato nel senso che l'offerta fuori sede non si esclude per il solo fatto che l'attività si svolga presso gli uffici del promotore; occorre che l'operazione si perfezioni presso la sede legale dell'intermediario o una sua dipendenza
richiamato come norma sugli obblighi dell'intermediario in tema di comportamento e tutela dell'investitore
artt. 26, 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1998
richiamati in relazione agli obblighi informativi, di adeguatezza dell'operazione e di protezione dell'investitore
invocato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro di legittimità per le denunce di violazione di legge
art. 30 Reg. Consob n. 11522 del 1998
richiamato dal ricorrente nella censura sul contenuto essenziale del contratto quadro e sulla disciplina dell'offerta fuori sede
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per violazione di legge che, sotto la veste formale della censura normativa, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto del documento contrattuale e delle prove già apprezzate dai giudici di merito, senza denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina sull'offerta fuori sede in materia di servizi di investimento, non basta che promozione e collocamento avvengano in un luogo di pertinenza del promotore finanziario: occorre che l'operazione si perfezioni presso la sede legale dell'intermediario o presso una sua dipendenza in senso tecnico-organizzativo.
- La tutela protettiva prevista per l'offerta fuori sede mira a neutralizzare l'effetto sorpresa per il cliente mediante lo ius poenitendi e le correlate conseguenze di protezione; tale disciplina può essere esclusa solo se l'intermediario dimostri che l'investimento si inserisce in una più ampia operazione economica già pianificata dal cliente.
- Quando la qualificazione preliminare dell'operazione e la validità del contratto quadro sono oggetto di specifica contestazione, le censure relative all'adeguatezza dell'investimento e agli obblighi informativi possono risultare assorbite fino alla previa risoluzione della questione pregiudiziale.
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