Cassazione Civile, Ordinanza n. 32695/2025 del 15/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che un soggetto, che cumulava nella stessa realtà aziendale la qualità di dirigente e quella di amministratore delegato, aveva chiesto: (i) la liquidazione del compenso per l’attività svolta come amministratore nell’anno 2013; e (ii) il risarcimento del danno per l’illegittima revoca della carica, intervenuta nel novembre 2013. In primo grado le domande erano state accolte, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione e le ha rigettate, ritenendo da un lato sussistente in astratto una presunzione di onerosità del mandato gestorio, ma dall’altro che il ricorrente non avesse allegato e provato elementi sufficienti per determinare il compenso dovuto per l’attività di amministratore né per quantificare il danno da revoca ingiustificata. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto quattro motivi: falsa applicazione degli artt. 1709 e 2225 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale ignorato la mancata contestazione della controparte e la documentazione prodotta; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; errore di percezione sul contenuto di una delibera assembleare del 21 dicembre 2012, che a suo dire qualificava l’emolumento come compenso straordinario per l’attività degli amministratori; motivazione perplessa e contraddittoria, per avere la Corte attribuito quel premio all’attività dirigenziale anziché a quella gestoria. Il ricorrente sosteneva inoltre che, per il danno da revoca illegittima, dovessero applicarsi parametri analoghi a quelli dell’art. 18 Statuto dei lavoratori o delle indennità previste dal CCNL dirigenti industriali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e nella parte restante infondati. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva trascritto le parti essenziali degli atti processuali richiamati né indicato dove reperirli nel fascicolo. Ha poi escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c., osservando che essa ricorre solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai casi consentiti, evenienza non ravvisabile. Quanto alle censure sull’interpretazione della delibera assembleare e sul vizio motivazionale, la Corte ha ribadito che l’interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per anomalie motivazionali qualificabili nei ristretti limiti oggi ammessi dall’art. 360, n. 5, c.p.c.; nel caso concreto il ricorrente si era limitato a contrapporre una lettura più favorevole senza indicare specifiche regole interpretative violate. In definitiva il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla disciplina del mandato, a sostegno della tesi della presunzione di onerosità del mandato gestorio
richiamato insieme all'art. 1709 c.c. per sostenere la disciplina del rapporto gestorio remunerato
la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei casi consentiti, non quando valuti semplicemente in modo diverso le prove offerte
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
indica il vizio di falsa applicazione di legge dedotto dal ricorrente
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per l'errore di percezione e per il vizio motivazionale prospettato
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma del 2012 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
richiamato come primo canone ermeneutico, che il ricorrente non ha specificamente indicato come violato
le censure interpretative devono indicare specificamente quali canoni legali di interpretazione siano stati violati
applicato per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per la sussistenza dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
invocato dal ricorrente come parametro risarcitorio per la revoca illegittima, ma non accolto dalla Corte
CCNL Dirigenti industriali
invocato dal ricorrente come criterio per quantificare indennità e danno, ma ritenuto non utilizzabile in assenza di specifiche allegazioni e di un compenso concordato per l'attività di amministratore
Massime di principio
- Chi agisce per ottenere il compenso dell'amministratore deve allegare e provare in modo specifico la natura, la quantità e la qualità dell'attività gestoria svolta, nonché gli elementi necessari per consentire la liquidazione, anche equitativa, del compenso.
- La presunzione di onerosità del mandato gestorio non esonera la parte attrice dall'onere di provare il contenuto concreto della pretesa economica quando il compenso non sia stato pattuito in modo determinato.
- La mancata contestazione di un fatto non consente di superare il difetto di specifica allegazione quando il petitum e la base fattuale della domanda risultino comunque insufficientemente descritti.
- L'interpretazione di una delibera assembleare o di un atto negoziale è riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per un'anomalia motivazionale nei limiti oggi rigorosamente ammessi.
- La deduzione del vizio di cui all'art. 115 c.p.c. richiede che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dei casi consentiti; non basta la semplice contestazione della valutazione comparativa delle prove.
- Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è denunciabile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e oggettivamente incomprensibile, non per insufficienza o maggiore persuasività di una diversa lettura dei fatti.
- Per il risarcimento del danno da revoca ingiustificata di un incarico gestorio occorre allegare e provare la natura del pregiudizio subito e i criteri di quantificazione, non essendo automaticamente applicabili i parametri propri del rapporto di lavoro subordinato.
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