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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39252/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da ripetute tracimazioni di un pozzetto condominiale che avevano danneggiato due locali di proprietà della società ricorrente, rendendoli inutilizzabili e richiedendo opere di ripristino. In un primo giudizio la proprietaria aveva agito per il risarcimento dei danni e le parti avevano poi definito la lite con una transazione: il condominio si era impegnato a eseguire determinati lavori, altre obbligazioni erano state assunte da una condomina, e vi era stato anche il pagamento di una somma di euro 7.000 a favore della proprietaria a titolo di ristoro di danni e spese legali. A seguito della dedotta mancata attuazione della transazione, la società aveva promosso un nuovo giudizio chiedendo la risoluzione della transazione per inadempimento del condominio e il risarcimento dei danni. In appello la Corte territoriale ha ritenuto risolta la transazione per inadempimento del condominio e lo ha condannato a pagare euro 25.000 per la mancata fruizione del locale e euro 17.000 per l'esecuzione delle opere di ripristino. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza; nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; nullità e violazione delle norme sulla liquidazione equitativa del danno; violazione delle norme su responsabilità aquiliana, interessi e mora per avere liquidato il danno all'attualità senza interessi e rivalutazione. Il condominio ha resistito e proposto ricorso incidentale autonomo su sette motivi, relativi tra l'altro a responsabilità, avvenuta esecuzione dei lavori, eccessività della somma liquidata, omessa pronuncia sulla parziale esecuzione della transazione, impossibilità di condanna pecuniaria in luogo dell'ordine di fare, criteri equitativi e spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili i motivi perché diretti, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito o formulati in modo generico e aspecifico; in particolare, il primo motivo non rispettava l'onere di allegazione richiesto per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, il secondo è stato assorbito, il terzo è stato ritenuto assertorio e non correlato alla reale motivazione, il quarto non individuava la motivazione censurata. Quanto al ricorso incidentale del condominio, la Corte lo ha dichiarato inefficace perché tardivo e subordinato al ricorso principale, il quale era stato proposto l'ultimo giorno utile; essendo stato il ricorso principale dichiarato inammissibile, l'incidentale tardivo è rimasto inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è richiamato come parametro per dedurre nullità della sentenza, ma i motivi sono ritenuti inammissibili perché non colgono vizi effettivi della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede la specifica indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non basta la mera rivalutazione delle prove

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    richiamato per l'onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti rilevanti nel ricorso

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. quale presidio dell'onere di specificazione documentale del ricorrente

  • art. 112 c.p.c.

    è evocato per denunciare nullità da omessa pronuncia, ma il motivo è reputato inammissibile per difetto di corretta specificazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove, ma la doglianza viene dichiarata assorbita o inammissibile

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove, ma la doglianza viene dichiarata assorbita o inammissibile

  • art. 1226 c.c.

    consente la liquidazione equitativa del danno quando la prova precisa del quantum sia impossibile o particolarmente difficile; nella specie la Corte ribadisce che il giudice può inglobare in un'unica somma anche interessi e rivalutazione se ricorrono i presupposti

  • art. 2056 c.c.

    richiamato quale norma che consente l'applicazione, in tema di risarcimento del danno aquiliano, dei criteri di liquidazione equitativa e delle regole sul danno risarcibile

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per dedurre apparente motivazione, ma la Corte esclude il vizio perché la motivazione impugnata è comprensibile e va letta nel contesto complessivo

  • art. 2043 c.c.

    evocato nel ricorso incidentale e nel quarto motivo del principale quale norma generale della responsabilità aquiliana

  • art. 1224 c.c.

    richiamato dal ricorrente principale in relazione alla liquidazione del danno e agli accessori monetari

  • art. 1219 c.c.

    richiamato dal ricorrente principale in relazione alla mora e agli accessori del credito risarcitorio

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    l'inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo

  • art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176

    norma processuale che disciplina la trattazione camerale con modalità telematiche nel periodo emergenziale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    richiamato per il rito camerale con trattazione non partecipata

  • L. 18 dicembre 2020, n. 176

    legge di conversione del d.l. 137/2020, richiamata per la disciplina della camera di consiglio

  • art. 2043 c.c.

    richiamato anche in relazione alla censura sul danno liquidato in appello

  • art. 2051 c.c.

    evocato nel ricorso incidentale come possibile titolo di responsabilità per il danno da cose in custodia

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica in modo specifico il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività; non è sufficiente proporre una rilettura delle prove o del ragionamento decisorio.
  • La censura di nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una contestazione generica della valutazione del materiale probatorio, se la doglianza mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
  • La deduzione di motivazione apparente o di violazione dell'art. 132 c.p.c. è inammissibile quando non si confronta con la reale struttura argomentativa della decisione e con il contesto testuale in cui la motivazione va letta.
  • In tema di liquidazione equitativa del danno, il giudice può determinare il risarcimento in via globale, comprensiva anche di accessori come interessi e rivalutazione, purché dia conto delle ragioni della scelta e dei criteri seguiti.
  • L'inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo, con conseguente regolazione delle spese riferita alla sola parte che ha proposto l'impugnazione principale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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