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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20608/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia origina da una domanda proposta da un avvocato per il pagamento di compensi professionali giudiziali nei confronti di più convenuti. Il Tribunale di Firenze accolse la domanda e condannò i convenuti al pagamento di una somma, rigettando la riconvenzionale di responsabilità. In appello, gli originari convenuti impugnarono la decisione, ma la Corte d'appello di Firenze respinse il gravame. Contro tale sentenza uno degli originari convenuti propose ricorso per cassazione articolato in tre motivi; dalla decisione di legittimità emerge tuttavia che il controricorrente eccepì preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività. La censura esaminata dalla Corte riguarda quindi, in via pregiudiziale, il rispetto del termine per proporre l'impugnazione, con applicazione dell'art. 327 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 2009 e computo del periodo di sospensione feriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. applicabile al giudizio, iniziato dopo il 4 luglio 2009. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 10 luglio 2018 e il ricorso era stato consegnato per la notificazione il 12 febbraio 2019; anche tenendo conto della sospensione feriale, il termine risultava spirato. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione va verificata in via pregiudiziale anche d'ufficio, e la tardività del ricorso determina l'inammissibilità senza esame dei motivi di merito.
  • La modifica dell'art. 327 c.p.c. introdotta dalla l. n. 69 del 2009, con riduzione del termine lungo da un anno a sei mesi, si applica ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per i giudizi successivi è irrilevante la data di apertura di eventuali fasi di appello o cassazione.
  • Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e va calcolato tenendo conto della sospensione feriale dei termini, nonché della proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cada in giorno festivo.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine di legge, la Corte deve dichiararlo inammissibile e porre le spese di legittimità a carico del ricorrente soccombente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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