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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25545/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società titolare di rapporti di conto corrente e di apertura di credito ha agito per far dichiarare la nullità parziale delle clausole del rapporto bancario relative a interessi, competenze, costi, commissione di massimo scoperto, giorni valuta fittizi e altre remunerazioni addebitate dalla banca, chiedendo la ricostruzione del dare-avere e la restituzione delle somme indebitamente pagate. Il tribunale aveva accolto in gran parte la domanda, ritenendo non maturata la prescrizione per diversi rapporti e valorizzando l'unitarietà di alcuni conti aperti in filiali diverse. La corte d'appello ha invece ritenuto validamente proposta l'eccezione di prescrizione della banca e ha escluso che i conti aperti presso filiali diverse fossero un unico rapporto, qualificandoli come autonomi e distinti. In cassazione la società correntista ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2946 c.c. e dell'art. 360 c.p.c. per aver ritenuto ammissibile l'eccezione di prescrizione pur in assenza di specifica allegazione delle rimesse solutorie da parte della banca, sostenendo che tale eccezione, essendo in senso stretto, dovesse essere tempestivamente e specificamente proposta e che il CTU non potesse supplire alle carenze di allegazione della banca. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che due conti apparentemente distinti erano in realtà uno solo, essendo il mutamento della numerazione dipeso dal trasferimento di filiale e non da una vera scissione del rapporto, con conseguente diversa quantificazione del saldo restitutorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l'eccezione di prescrizione era stata correttamente formulata dalla banca secondo il principio delle Sezioni Unite n. 15895/2019: per opporre la prescrizione alla domanda di ripetizione d'indebito del correntista è sufficiente allegare l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersene, senza necessità di indicare specificamente le singole rimesse solutorie prescritte; perciò era legittimo rimettere al CTU l'accertamento della natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, in realtà, a ottenere un nuovo esame del merito sulla documentazione contabile e sulla valutazione compiuta dalla corte territoriale circa l'autonomia dei conti correnti di Taranto e Manduria, accertamento di fatto insindacabile in cassazione in assenza di specifici elementi idonei a scalfire la ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    richiamato come norma sulla prescrizione ordinaria decennale del diritto alla ripetizione di indebito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per la dedotta violazione di legge relativa alla prescrizione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a rivalutare il merito

  • art. 118 TUB

    richiamato nel fatto come parametro della doglianza relativa alla comunicazione di costi e competenze solo tramite estratto conto

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dichiarare dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo

  • Cass., S.U., n. 24418/2010

    richiamata nel ragionamento sulla decorrenza della prescrizione e sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie

  • Cass., S.U., n. 15895/2019

    utilizzata come principio dirimente: per l'eccezione di prescrizione in tema di ripetizione di indebito bancario è sufficiente allegare inerzia del titolare e volontà di profittarne, senza indicare le singole rimesse prescritte

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito relativo a rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito, la banca che eccepisce la prescrizione non deve necessariamente indicare analiticamente le singole rimesse solutorie: è sufficiente allegare l'inerzia del correntista e dichiarare di volerne profittare, restando affidabile al consulente tecnico l'indagine sulla natura delle rimesse.
  • L'accertamento della natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti può essere svolto mediante consulenza tecnica, senza che ciò comporti un onere di specifica allegazione delle singole operazioni in capo all'istituto di credito ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
  • In cassazione non è consentito ottenere una diversa lettura del materiale documentale e contabile quando la censura, sotto la veste del vizio motivazionale, mira in realtà a un nuovo apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La contestazione sull'unitarietà o autonomia di rapporti bancari distinti costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; è inammissibile la censura che si limiti a contrapporre una ricostruzione alternativa senza indicare elementi specifici idonei a infirmare la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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