Cassazione Civile, Ordinanza n. 06078/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo pignorato)
La controversia
Una società aveva eseguito un pignoramento presso terzi contro un consorzio in liquidazione, ottenendo un'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Il Comune, indicato come terzo pignorato, aveva proposto opposizione avverso tale ordinanza deducendo che, alla luce della disciplina regionale siciliana sulla liquidazione dei consorzi rifiuti e sulle gestioni liquidatorie, non persistesse alcun rapporto di debito-creditore tra il Comune e il consorzio, sicché non vi sarebbe stato credito utile da assegnare. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e annullato l'ordinanza di assegnazione limitatamente alla posizione del Comune. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione e falsa applicazione di norme processuali e della normativa regionale e ordinanziale in tema di esistenza del rapporto di debito-credito tra debitore e terzo pignorato; il secondo per omessa e insufficiente motivazione sulla documentazione prodotta relativa a tale rapporto. La Corte, tuttavia, ha ritenuto superfluo esaminare i motivi perché il ricorso era tardivo: la controversia era stata qualificata dal giudice di merito come opposizione esecutiva agli atti, proposta contro l'ordinanza di assegnazione, con conseguente esclusione della sospensione feriale dei termini; applicando il termine breve e tenendo conto della sospensione pandemica, la notifica del ricorso era comunque oltre termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività della notificazione. Ha ritenuto che la causa fosse un'opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione in esito a pignoramento presso terzi, materia sottratta alla sospensione feriale dei termini anche nel giudizio di legittimità. Conseguentemente, il termine per impugnare era spirato prima della notifica del ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale
art. 19 L.R. Sicilia n. 9/2010
richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dei consorzi rifiuti e della liquidazione
artt. 2 e 3 ordinanza presidenziale Regione Sicilia 8/rif. del 27/09/2013
richiamati nel primo motivo in relazione alla disciplina regionale della liquidazione dei consorzi rifiuti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
base processuale della trattazione camerale
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
richiamata a sostegno dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Cass. 24/03/2017, n. 7706
citata per qualificare l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione
Massime di principio
- L'opposizione proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione emessa nell'esecuzione presso terzi va qualificata come opposizione agli atti esecutivi; a tale qualificazione conseguono i relativi effetti sul regime dei termini di impugnazione.
- Nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, anche in sede di legittimità, non opera la sospensione feriale dei termini.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto oltre il termine applicabile, dovendosi verificare la tempestività in base alla natura dell'opposizione e al regime speciale dei termini.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, all'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05937/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05940/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05945/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05949/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05950/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05951/2023 del 28/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →