Sentenza n. 2550/2026 - Roma, Sezione 1T
Per l’annullamento, previa sospensione, del decreto di irricevibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto da AKASHDEEP SINGH Akashdeep Singh, emesso dalla Questura di Roma, notificato il 11/11/2025 e di ogni atto presupposto, conseguente e connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di irricevibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dalla mancata produzione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Roma, datato 26 settembre 2025 e notificato l'11 novembre 2025, con il quale è stata dichiarata irricevibile la sua richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato per mancata produzione del contratto di soggiorno. Ha dedotto che il mancato perfezionamento della procedura fosse imputabile alla Prefettura di Roma, che non lo avrebbe convocato per la sottoscrizione del contratto presso lo Sportello unico per l'immigrazione, nonostante la trasmissione della documentazione necessaria. Il ricorrente era entrato in Italia il 30 marzo 2024 con visto nazionale di tipo D, della durata di 360 giorni, rilasciato per lavoro subordinato, e aveva presentato presso lo Sportello unico per l'immigrazione la richiesta di nulla osta relativa alle quote per l'anno 2022. L'amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo la legittimità dell'atto e depositando memoria e documenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che, in assenza del contratto di soggiorno sottoscritto presso l'UTG competente, la dichiarazione di irricevibilità dell'istanza di permesso di soggiorno costituisse atto dovuto e vincolato. Il ricorrente non aveva completato l'iter previsto per l'ingresso e il soggiorno del lavoratore subordinato: dopo l'ingresso, avrebbe dovuto registrare la presenza presso lo Sportello unico che aveva rilasciato il nulla osta, consentire la verifica dell'ammissibilità e procedibilità della domanda e sottoscrivere il contratto di soggiorno prima della presentazione della richiesta alla Questura. La mancata stipula del contratto rendeva quindi irricevibile la domanda presentata direttamente alla Questura. Il giudice ha ritenuto inconferente, rispetto alla legittimità dell'atto vincolato, l'eventuale imputabilità al datore di lavoro del mancato perfezionamento della procedura. Ha inoltre precisato che, ove si lamenti l'inerzia della Prefettura, il rimedio è l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., non la presentazione diretta dell'istanza di permesso alla Questura, spettando alla Prefettura i controlli previsti dalla disciplina applicabile. Le spese sono state compensate per eccezionali ragioni equitative.
Norme richiamate
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i presupposti processuali e la causa è matura per la decisione.
art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998
La disciplina dell'ingresso e del soggiorno per lavoro subordinato richiede il completamento dell'iter amministrativo, compresa la stipula del contratto di soggiorno, prima della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.
Attribuisce allo Sportello unico per l'immigrazione gli adempimenti e i controlli relativi alla procedura di ingresso del lavoratore subordinato, inclusa la verifica della procedibilità della domanda.
Disciplina gli adempimenti connessi alla procedura di ingresso e alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
Il rimedio contro l'inerzia dell'amministrazione è l'azione avverso il silenzio, quando l'amministrazione non conclude il procedimento dovuto.
Prevede il rito speciale per la tutela contro il silenzio della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- La Questura può dichiarare irricevibile, quale atto vincolato, la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata senza il previo contratto di soggiorno sottoscritto presso lo Sportello unico per l'immigrazione competente.
- Il lavoratore straniero entrato in Italia per lavoro subordinato deve completare l'iter previsto dalla disciplina dell'immigrazione, inclusa la registrazione della presenza presso lo Sportello unico competente e la stipula del contratto di soggiorno, prima di presentare alla Questura la richiesta di permesso di soggiorno.
- L'eventuale imputabilità al datore di lavoro del mancato perfezionamento della procedura di ingresso non incide sulla legittimità del provvedimento vincolato con cui la Questura dichiara irricevibile una domanda di permesso priva del contratto di soggiorno.
- L'inerzia della Prefettura o dello Sportello unico per l'immigrazione nel completamento degli adempimenti di propria competenza deve essere contestata mediante l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., e non mediante la presentazione diretta alla Questura di una domanda di permesso di soggiorno al di fuori dell'iter previsto dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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